28 dicembre 2018

Trattamento IVA e adempimenti doganali per l’importazione di energia elettrica

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’articolo 7-bis, comma 3, del D.P.R n. 633 del 1972 stabilisce che “le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando:

a) il cessionario è un soggetto passivo rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo/rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;
b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato”.


In merito all’importazione dell’energia elettrica, nello specifico con riferimento al trattamento IVA della stessa, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 140, ha fornito i chiarimenti necessari, con particolare riguardo anche agli adempimenti doganali.

Quesito
La Società istante con sede legale in Svizzera, dichiara di svolgere l’attività di produzione, fornitura e commercio di energia elettrica. In particolare, la Società effettua cessioni all’esportazione di energia elettrica dalla Svizzera all’Italia nei confronti di soggetti passivi/rivenditori di elettricità stabiliti nel territorio dello Stato Italiano.
Il modello di business che l’istante vorrebbe utilizzare in futuro prevede due scenari, ossia:
  1. consegna dell’energia elettrica in Svizzera: i cessionari, soggetti passivi/rivenditori stabiliti in Italia, prelevano l’energia elettrica dal punto di dispacciamento svizzero della Società e la importano nel territorio dello Stato Italiano, consegnando tale energia sulla loro unità di produzione virtuale in Italia;
  2. consegna dell’energia elettrica in Italia: la Società consegna l’energia elettrica sulla sua unità di produzione “virtuale” in Italia. I soggetti passivi/rivenditori italiani prelevano, quindi, l’energia elettrica dal punto di dispacciamento Italiano della Società.

L’interpellante, afferma che, il summenzionato modello di business non vedrebbe coinvolta la rappresentanza Iva in Italia della Società. Pertanto, sarebbe intenzione della Società di revocare il mandato di rappresentanza IVA attualmente in essere e chiudere la partita IVA italiana.
In sostanza, la Società intende adottare due tipi di comportamento, ovvero:
  1. Scenario n. 1 – punto di dispacciamento in Svizzera

a) i cessionari, soggetti passivi rivenditori stabiliti in Italia, assolvono l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge ai sensi degli articoli 7-bis e 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/72;
b) i suddetti cessionari, prelevando l’energia elettrica dal punto di connessione svizzero della Società, agirebbero quali importatori di energia nel territorio dello Stato italiano e, sarebbero, pertanto, tenuti a presentare in dogana la comunicazione di importazione;
c) nessun obbligo doganale o IVA in capo alla Società.


  1. Scenario n. 2 – punto di dispacciamento in Italia

a) i cessionari, soggetti passivi stabiliti in Italia, assolvono l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’articolo 7-bis del D.P.R n. 633/72 e dell’articolo 17, sesto comma, del predetto D.P.R;
b) sebbene, in linea di principio, la Società dovrebbe essere tenuta ad effettuare la comunicazione in Dogana, nulla osta a che tale comunicazione possa essere presentata dai predetti cessionari;
c) nessun obbligo doganale o Iva in capo alla Società.


Per quanto concerne l’IVA, la Società ritiene che, l’imposta vada sempre e, comunque, applicata dal cessionario, soggetto passivo rivenditore stabilito in Italia indipendentemente dalla circostanza che l’energia sia consegnata in Italia o in Svizzera, in quanto, le norme in tema di territorialità e di importazione prescindono dal luogo di ubicazione del punto di dispacciamento e dal soggetto che assume/sostiene la capacità di trasporto al confine italiano.

Ai fini doganali, invece, l’interpellante ritiene che l’importazione possa essere effettuata da qualunque soggetto ne abbia titolo (art. 170 del Regolamento n. 952/2013, c.d. CDU). Pertanto, la Società ritiene che, non solo nello scenario n. 1 ma anche nello scenario n. 2, la dichiarazione in dogana circa le quantità di energia elettrica introdotta in Italia possa essere effettuata dal cessionario soggetto passivo rivenditore stabilito in Italia. Ove tale soluzione non fosse condivisa, l’istante sostiene che, riguardo allo scenario n. 2, le formalità doganali possano essere espletate dalla stessa mediante la nomina di un rappresentante doganale indiretto e l’ottenimento di un eventuale codice EORI. Da ultimo la Società ritiene non necessario il mantenimento della partita IVA italiana, in quanto la stessa non effettuerebbe operazioni rilevanti, ai fini IVA, in Italia.

Il parere dell’Agenzia
In merito al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate, richiama l’articolo 7, comma 1, lettera d), del D.P.R n. 633/72 il quale stabilisce che “per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva”.

Pertanto, in entrambi gli scenari prospettati dalla Società, a parere dell’Amministrazione Finanziare, le cessioni di energia elettrica devono considerarsi effettuate nel territorio dello Stato ai sensi del citato articolo 7- bis, comma 3, lettera a), del D.P.R n. 633/72.
Con riguardo, invece, al momento di effettuazione dell’operazione, quest’ultimo deve essere individuato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato D.P.R secondo cui “le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili”.

Con riferimento al caso in esame, l’Agenzia ritiene che, il momento di effettuazione della cessione vada individuato nella consegna dell’energia elettrica sul punto di prelievo (c.d. punto di dispacciamento) ossia, nel momento in cui il cliente soggetto passivo rivenditore preleva direttamente l’energia dai punti di dispacciamento. Da tale momento, pertanto, sorge l’obbligo di adempiere agli obblighi IVA. Obblighi che, nel caso in esame, in considerazione che il cedente è un soggetto passivo non stabilito in Italia, sono posti a carico del cessionario soggetto passivo rivenditore stabilito in Italia, sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R n. 633/72.

A parere dell’Agenzia, quindi, in entrambi gli scenari prospettati dall’interpellante l’operazione di importazione di energia elettrica non è soggetta a IVA. Inoltre, continua l’Agenzia, nei summenzionati scenari la Società pone in essere un’operazione territorialmente rilevante nel territorio dello Stato, pertanto, l’identificazione IVA, in Italia della Società non è obbligatoria.
Per quanto concerne i profili doganali, invece, viene affermato, con riguardo allo scenario n. 2 che, il soggetto che introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione, sulla base di quanto previsto dall’articolo 139 del codice doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013), deve presentare immediatamente le merci all’ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali, al fine di espletare le formalità previste dalla normativa unionale.
Tale prescrizione, quindi, a parere dell’Agenzia, rende non percorribile l’ipotesi prospettata dalla Società.
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