5 dicembre 2019

Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema TS

Autore: Redazione Fiscal Focus
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-2019 il decreto del 22 novembre 2019 denominato “Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata".

Soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti professioni sanitarie - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, i seguenti soggetti devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019:
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio di biomedico, di audiometrista, di audioprotesista, di ortopedico, di dietista, di neurofisiopatologia;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assistente di oftalmologia, di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; di terapista occupazionale, di educatore professionale, di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di assistente sanitario;
  • gli iscritti all'albo dei biologi.

Modalità di trasmissione telematica – Per la trasmissione telematica al STS dei predetti dati e relativa consultazione del cittadino, e anche per la conservazione si applicano le stesse modalità previste dal Decreto del MEF del 27 aprile 2018.

Le modalità tecniche di utilizzo dei dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi di tutti i soggetti elencati prima, ad esclusione per l’elenco degli iscritti all’albo dei biologi che verrà inviato dall’ordine dei biologi.
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