La notificazione di un atto impositivo al cittadino italiano residente all’estero e iscritto nell’apposito Registro (A.I.R.E.), effettuata a mezzo del Servizio postale dello Stato estero di residenza, è illegittima, qualora le indicazioni desumibili dalle relate di notifica non consentano di trarre le informazioni relative ai motivi per cui non è stato possibile effettuare la consegna, né vi siano riferimenti a eventuali avvisi di giacenza.
È quanto emerge dalla
Sentenza n. 21/02/18 della Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta.
La C.T.R. ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio, avverso la sentenza del primo Giudice che aveva dichiarato la nullità della notificazione di un avviso di accertamento prodromico rispetto a un avviso di iscrizione ipotecaria.
Il Collegio aostano di secondo grado non ha ritenuto dirimente la documentazione prodotta dall’Amministrazione, attestante l'intervenuta notifica dell'avviso presso l'indirizzo francese in cui il contribuente risultava residente. E ciò – scrivono i Giudici di appello -
«perché le etichette apposte dalle poste francesi sulla missiva coprono indicazioni essenziali quali quelle relative all'indirizzo del destinatario, da dette etichette si evince semplicemente che il plico non era distribuibile e che non è stato reclamato. Difetta però qualsiasi indicazione del motivo per cui non è stato possibile effettuare la consegna a mani della missiva e di quando il tentativo di consegna sarebbe avvenuto. Manca altresì ogni riferimento ad avvisi di giacenza della raccomandata indirizzati al destinatario, adempimento essenziale affinché possa dirsi perfezionato, sia pure sotto il profilo della compiuta giacenza, il provvedimento di notifica».
Stando alla recente
giurisprudenza di legittimità – la C.T.R. di Aosta cita Cass. n. 2047 del 02/02/2016 e Cass. n. 6242 del 10/03/2016:
- in tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficiofinanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'articolo 8, comma 4, della L. n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato.
- la notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 L. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.
Tra l’altro analoghi adempimenti risultano richiesti dalla normativa di settore francese, per come chiaramente risulta dalla giurisprudenza riportata nell’atto di costituzione del contribuente.
A parere della C.T.R. di Aosta, quindi, correttamente il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente e annullato il provvedimento oggetto di processo (avviso di iscrizione ipotecaria), non risultando elementi idonei a far ritenere il relativo procedimento notificatorio coerente col dettato normativo e col principio di necessità dell'effettiva conoscenza del provvedimento da notificare.
Ne è conseguito il rigetto dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, che è stata anche condannata al pagamento delle spese di lite.