In caso di acquisto per successione delle partecipazioni e di titoli di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’
articolo 67 del TUIR, non potendo più essere applicata la disposizione contenuta nel successivo articolo 68, comma 6 laddove è stabilito che “
si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”, si deve assumere come “costo” il “costo sostenuto” dal de cuius. Ciò in quanto il mancato assoggettamento all’imposta sulle successioni fa venir meno il presupposto per consentire una “rivalutazione” della partecipazione ereditata.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a
interpello n.675/2021.
Con riferimento alla territorialità dell’imposta di successione, si richiama l’articolo 2, comma 1 del TUS, il quale dispone che l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Il successivo comma 2, precisa, tuttavia, che se alla data di apertura della successione il defunto non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente i beni e ai diritti ivi esistenti. Il comma 3 del citato articolo chiarisce che si considerano in ogni caso esistenti nello Stato le azioni o quote di società nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale, nonché le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni emessi dallo Stato o dalle società o enti.
Dunque, si ritiene necessario esaminare la disciplina fiscale in tema di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Come noto, l’
articolo 68, comma 6, del TUIR prevede il criterio di valorizzazione dei titoli al valore normale per i titoli esenti dall’imposta di successione.
In particolare, l’articolo 2 individua i beni con riferimento ai quali l’imposta di successione non si applica per carenza del presupposto territoriale, mentre i successivi articoli 3, 12 e 13 i beni che, invece, rientrerebbero nel campo di applicazione dell’imposta ma che sono ritenuti dal legislatore agevolabili e quindi “esenti” dall’imposta.
Con riferimento ai beni individuati dagli articoli sopra citati del Tus il credito di valorizzazione attraverso l’utilizzo del valore normale è stato ribadito in numerosi documenti di prassi, tra cui la
risoluzione n.120/E del 24 luglio 2001 e la
circolare n.12/E del 19 febbraio 2008. Nel caso di partecipazioni che non sono state assoggettate all’imposta sulle successioni per mancanza del presupposto di territorialità in linea con quanto precisato nella
circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001, non è possibile applicare un criterio di valorizzazione dei titoli previsto nei casi di esenzione dall’imposta.