L’articolo 1284, comma 1, del codice civile prevede che il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Con decreto del 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, la misura del saggio degli interessi legali era stata fissata allo 0,8 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato, ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi, con il decreto MEF del 12 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14.12.2019, è stata stabilita la variazione del tasso di interesse legale, fissata allo 0,05 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
Tale interesse è particolarmente rilevante, in particolar modo quando si effettua il ravvedimento per imposte/tributi non versati o versati in misura inferiore rispetto a quanto dovuto. Precisamente, il tasso di interesse legale va applicato, per il conteggio degli interessi dovuti dal contribuente, al numero dei giorni intercorsi dalla scadenza originaria del pagamento al ravvedimento.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata