28 novembre 2020

“Vecchio” codice tributo per la compensazione dei crediti da DTA

Autore: Felicia Sdanganelli
Con la risoluzione n. 71/E del 18.11.2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6834” per l’utilizzo in compensazione F24 dei crediti derivanti dalla trasformazione delle DTA a fronte della cessione di crediti deteriorati.

L’agevolazione - L’art. 44-bis del Dl 34/2019, come modificato dall’art. 55 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto la possibilità per tutte le società e dei soggetti d’impresa (ad esclusione di quelli in stato o rischio di dissesto, ovvero in stato insolvenza), di trasformare in crediti le imposte anticipate iscritte in bilancio (e non solo) riferibili alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE non utilizzate in diminuzione della base imponibile del reddito.

Tale facoltà è concessa alle società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, i crediti pecuniari, sia commerciali che di finanziamento, vantati nei confronti di debitori inadempienti, previa opzione, che può essere esercitata entro la chiusura del periodo in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti, possono dunque trasformare in credito d’imposta le attività per DTA riferite alle poste sopra indicate, anche se non sono iscritte in bilancio.

Ricordiamo che la nozione di credito deteriorato identifica i crediti per cui il debitore risulta inadempiente per oltre 90 giorni dalla data di scadenza del pagamento.
Sotto il profilo oggettivo, la disposizione si applica in presenza di:
  • perdite fiscali di cui all’articolo 84 del TUIR, e/o
  • eccedenze ACE riportabili, di cui all’articolo 1, comma 4, DL n. 201/2011;

non computate in diminuzione del reddito imponibile alla data di cessione del credito. Infatti, con un emendamento all’art. 77, comma 2, del DL 104/2020, è stato chiarito che i crediti di imposta possono essere utilizzati a partire dalla data di efficacia giuridica della cessione. In sostanza, i crediti saranno quindi utilizzabili già a partire dai versamenti dovuti e successivi alla cessione del credito (quindi anche già nel 2020), a prescindere che la cessione sia avvenuta “pro soluto” o “pro solvendo”.

Limiti e vincoli – La norma dispone che la quota massima di imposte anticipate trasformabili in credito d’imposta è comunque limitata al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Quindi, ipotizzando un credito deteriorato pari a 60.000 euro, sarebbe possibile fruire della trasformazione di DTA in crediti per un ammontare massimo pari a 20.000 euro, cui corrisponde un risparmio di imposta pari a 2.800 euro.

La cessione dovrà avvenire nei confronti di soggetti terzi; non sarà infatti possibile fruire dell’agevolazione per le cessioni di crediti infragruppo.

Nel caso di partecipazione ad un consolidato fiscale, rileveranno in via prioritaria le eccedenze ACE e le perdite fiscali conseguite prima dell’opzione per la tassazione di gruppo e poi dalla controllante. cedono a titolo oneroso, entro il 31.12.2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (c.d. deteriorati).

Codice tributo e compensazioni già effettuate – Fatte le dovute premesse circa le tempistiche di utilizzo del credito, taluni soggetti potrebbero già aver effettuato le compensazioni spettanti utilizzando il codice tributo “6834” già istituito con la risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011, e che ora è stato ridenominato in “Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate”.

Non cambiano le modalità di compilazione della delega F24: l’importo dovrà essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” e l’“Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
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