Con la
Risoluzione n. 55/E pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile per gli emolumenti a quest’ultimi riconosciuti.
Inquadramento normativo
L’articolo 39, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 riconosce ai datori di lavoro, che ne facciano richiesta, il rimborso degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nelle attività di protezione civile. Sempre su richiesta, i suddetti rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti come credito d’imposta.
Senonché, l’articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che il credito d’imposta in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
A tal proposito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2018, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019, sono state stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 38 sopra richiamato.
In particolare – rammenta l’Agenzia –
“l’articolo 4, comma 2, del citato DPCM del 26 ottobre 2018 prevede che, a partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d'imposta, il soggetto beneficiario utilizza il credito medesimo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento”.
Il codice tributo
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il codice tributo di seguito indicato:
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“6898” denominato “Credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile - art. 38 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il datore di lavoro debba procedere alla restituzione del credito d’imposta, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia precisa, infine, che il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo spettante, pena lo scarto dell'operazione di versamento.