Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha aggiornato, il 4 dicembre 2019, le FAQ relative al “Voucher per consulenza in innovazione”, ossia l’intervento che, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale, attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. A tal proposito, si ricorda che, con decreto direttoriale del 26 novembre 2019 del MISE,
è stato prorogato alle ore 12.00 del 6 dicembre 2019 il termine finale per la predisposizione delle istanze di accesso alle agevolazioni per il Voucher per consulenza in innovazione.
FAQ – Il MISE, aggiornando le FAQ nella seconda parte, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a diversi aspetti relativi ai soggetti ed alle spese ammissibili, alle agevolazioni concedibili ed alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande.
Soggetti ammissibili: In ordine a tale aspetto, è stato chiarito, tra l’altro, che ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese sono tenute al rispetto di tutti i requisiti individuati all’articolo 2, comma 1, del decreto 7 maggio 2019, tra i quali è previsto l’obbligo, sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data di ammissione al contributo, di essere iscritti al Registro delle imprese territorialmente competente. Pertanto,
gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti, possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di ammissione al contributo, al Registro delle imprese.
Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della
legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), non può presentare domanda di accesso all’agevolazione in questione, in quanto l’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 7 maggio 2019, prevede che il soggetto proponente, sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data di ammissione al contributo, non deve essere sottoposto a procedura concorsuale e non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.
Spese ammissibili: In merito alle spese ammissibili, nelle FAQ pubblicate si chiariscono anche alcuni aspetti relativi ai termini entro i quali occorre ultimare le spese connesse all’intervento agevolato. Sul punto, il Ministero specifica che, come previsto all’articolo 6, comma 1, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, il contratto di consulenza, che deve essere sottoscritto, comunque, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni, deve avere una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 15 mesi. Il titolo di spesa a saldo, relativamente alle prestazioni previste nel contratto di consulenza, deve essere emesso non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività, come individuata nel medesimo contratto.
Ai fini della rendicontazione dell’intervento, si evidenzia, infine, che l’erogazione del saldo può essere richiesta dall’impresa o dalla rete solo successivamente alla conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese, nonché deve intervenire entro 60 giorni dalla data di emissione del titolo di spesa a saldo.
Agevolazioni concedibili: Per ciascun soggetto beneficiario può essere riconosciuto un voucher nella misura massima del:
a) 50 per cento del totale delle spese ammissibili e, comunque, di importo non superiore a 40.000,00 euro, per le micro e piccole imprese;
b) 30 per cento del totale delle spese ammissibili e, comunque, di importo non superiore a 25.000,00 euro, per le medie imprese;
c) 50 per cento del totale delle spese ammissibili e, comunque, di importo non superiore a 80.000,00 euro, per le reti di imprese.
Il soggetto proponente deve dare indicazione dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati nel periodo d’imposta di riferimento e nei due periodi d’imposta precedenti allo stesso proponente, a livello di “impresa unica” (di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del predetto regolamento 1407/2013), all’insieme delle imprese che ne fanno parte.
Inoltre, si chiariscono le procedure relative alle modalità di concessione del Voucher alle imprese, nonché la questione riguardante la cumulabilità o meno del Voucher con altre agevolazioni.
Sul punto, è specificato che, le agevolazioni previste dal decreto 7 maggio 2019, in base a quanto stabilisce l’articolo 7 dello stesso provvedimento, non sono cumulabili con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo “
de minimis”. Il predetto divieto di cumulo, però, agisce solo qualora le suddette misure di aiuto siano inquadrabili come aiuti di Stato.
Modalità e termini di presentazione delle domande: In questa sezione delle FAQ, sono chiariti tutti gli aspetti riguardanti, rispettivamente: i termini per la trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni; la procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni; la richiesta della "Carta nazionale dei servizi" funzionale all'accesso alla procedura informatica; le modalità di compilazione della domanda; le modalità per individuare un manager per la propria impresa in grado di erogare i servizi di consulenza specialistica di interesse; le informazioni da inserire nei campi in cui debbono essere indicate le date di avvio e di fine del progetto riguardanti la sezione “Dati sul progetto” del modulo di domanda.
Infine, viene specificato il significato di “impresa unica” presente nei moduli di domanda di accesso alle agevolazioni del Voucher. A tal proposito, il MISE afferma che, per “impresa unica” s’intende un insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.