7 marzo 2018

ZFU Sisma Centro Italia. Chiarimenti su presentazione delle istanze per le agevolazioni

Autore: Antonio Giampaolo
Con la Circolare 5 marzo 2018, n. 144220 del Mise, vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, commi 745 e 746, della Legge di Bilancio 2018.

Al comma 745 sono state previste agevolazioni per i soggetti che hanno la sede principale o l’unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all’allegato 2 del decreto n. 189 del 2016, che hanno subito nel periodo dall’1 novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Tali agevolazioni sono riconosciute per il periodo d’imposta 2017 e 2018.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all’allegato n. 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 sono:
  • le imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca);
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all’esonero di cui all’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50 del 2017.

Vengono esclusi dalla predetta agevolazione i soggetti che hanno già ottenuto le medesime agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 28 febbraio 2016. La sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività, così come l’avvenuto avvio nella predetta sede o unità locale, devono risultare dal certificato camerale.

Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività deve risultare dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Per poter usufruire di tale agevolazione i soggetti richiedenti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo devono avere subìto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo che decorre dall’01 novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo del precedente anno (decorrente dall’01 novembre 2015 al 28 febbraio 2016).

Si rammenta che, per fatturato, si intende l’"ammontare complessivo dei ricavi”, il cui importo è riportato nel pertinente quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione relativi, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Pertanto, l’agevolazione è prevista per tutte le attività economiche, escluse acquacoltura e pesca.

Con il comma 746 sono state previste agevolazioni per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25% nel periodo dall’1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica.

Anche quest’agevolazione è riconosciuta esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018.

Possono beneficiare delle agevolazioni beneficiari i soggetti ubicati nei Comuni di cui agli allegati numeri 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che:
  • non abbiano già ottenuto le agevolazioni di cui all’articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, ovvero
  • intendano integrare l’agevolazione già ottenuta ai sensi del richiamato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018.

Le imprese familiari o individuali devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 31 dicembre 2015.

Devono godere anch’esse di tutti i diritti e non essere sottoposti a procedure concorsuali.

Le imprese familiari o individuali, ai fini dell’accesso all’agevolazione di cui al presente paragrafo devono avere subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo che decorre dall’1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015.

Sono ammesse tutte le attività economiche, escluse quelle relative alla pesca e all’agricoltura.

Le domande per poter beneficiare delle agevolazioni possono essere presentate:
  • dalle ore 10:00 del 12 marzo 2018 e fino alle ore 12:00 del 27 marzo 2018 per quanto riguarda le domande di accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 745 della legge di bilancio 2018;
  • dalle ore 10:00 del 4 aprile 2018 e fino alle ore 12:00 del 20 aprile 2018 per quanto attiene le domande di accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 746 della legge di bilancio 2018.

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 utilizzando il codice tributo “Z148” denominato ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni imprese per riduzione versamenti - art. 46 - d.l. n. 50/2017.
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