Con l’Informativa n. 104 del 2 agosto 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha comunicato che, a far data dal 15 settembre 2023, sarà riattivato il servizio d’inoltro all’UIF, per il tramite del CNDCEC, delle SOS trasmesse dagli iscritti, come previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 27 luglio, tra il Consiglio Nazionale e l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF).
Lo stesso Consiglio Nazionale ha, altresì, comunicato che, con una successiva Informativa, renderà note le specifiche operative per accedere ed utilizzare il servizio, per il tramite del nuovo applicativo ArSOS, realizzato sulla base dell’Accordo di collaborazione sottoscritto il 21 dicembre 2022 con il Consiglio Nazionale del Notariato.
Il protocollo d’intesa - Per completezza d’argomento occorre ricordare che, il summenzionato protocollo d’intesa siglato lo scorso 27 luglio, disciplina lo scambio in via telematica delle informazioni tra il Consiglio Nazionale e l’UIF.
Nello specifico, sono disciplinati, anzitutto, gli adempimenti a cura del CNDCEC, il quale riceve dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili le segnalazioni di operazioni sospette, ai sensi degli artt. 11, comma 4 e 37, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007, provvedendo a trasmetterle senza ritardo, in via telematica, all’UIF.
Il Consiglio Nazionale trasmetterà il testo integrale della segnalazione, escludendo unicamente l’indicazione del nominativo del commercialista o dell’esperto contabile segnalante ed adotterà adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che effettuano la segnalazione.
Il protocollo prevede, altresì, che gli atti ed i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone, saranno custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.
Il Consiglio Nazionale, inoltre, trasmetterà senza ritardo, in via telematica, all’UIF anche le eventuali informative inerenti a situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui viene a conoscenza nell’esercizio della propria attività, ai sensi del predetto articolo 11, comma 4, del D. Lgs. 231/2007.
Sempre il CNDCEC, riceve le richieste dell’UIF di fornire ulteriori informazioni, risponde tempestivamente alle medesime e monitora i riscontri da parte dei professionisti interessati provvedendo, ove necessario, agli opportuni solleciti.
Viceversa, gli adempimenti cui dovrà provvedere l’UIF nei casi previsti, riguardano la comunicazione, in relazione alle segnalazioni ricevute dal Consiglio Nazionale, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, gli esiti della valutazione del rischio associato alle medesime, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.
Modalità di trasmissione delle informazioni – Il protocollo d’intesa, infine, disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni prevedendo che, le richieste d’informazioni tra l’UIF ed il Consiglio Nazionale, ritenute necessarie ai fini delle analisi dell’Unità, avvengano unicamente per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione ai soli soggetti interessati, nonché l’integrità delle informazioni trasmesse.
Gli standard informatici che regolano le comunicazioni tra l’UIF ed il CNDCEC, sono disciplinati dall’Allegato tecnico al protocollo d’intesa, il quale costituisce parte integrante dello stesso.
Detto Allegato disciplina, altresì, i tempi di trasmissione delle informazioni.
È, infine, stabilito che, eventuali adeguamenti procedurali ed informatici delle modalità di comunicazione disciplinate dall’allegato tecnico summenzionato, saranno regolati con scambio di corrispondenza tra le parti.