3 dicembre 2012

Ausiliari del Giudice: indicazioni sulla liquidazione dei compensi

Ripresa dal CNDCEC la normativa riguardante il compenso del CTU

Autore: Redazione Fiscal Focus
Lo studio del CNDCEC - La Commissione di studio del CNDCEC “Consulenza tecnica d’ufficio” ha pubblicato uno studio dal titolo “Indicazioni in materia di liquidazione compensi a consulenti tecnici e periti”, con il quale viene ripresa la normativa che riguarda la determinazione del compenso del CTU regolato dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, prendendo anche in considerazione le novità introdotte dal D.L. 1/2012. Fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 il testo di riferimento per la determinazione del compenso del CTU era la Legge 8 luglio 1980, n. 319. Il compenso del perito nominato dal Giudice è ora invece regolato dal menzionato D.P.R. n. 115/2002 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia” che, nell'abrogare esplicitamente la Legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole in modo quasi identico, gran parte delle norme che precedentemente concernevano tale materia.

Le novità in materia di compensi professionali - Nello studio viene ricordato come l’art. 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che “ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con Decreto del Ministro vigilante”. Successivamente, con il D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 sono stati dettati i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali. Quanto all’applicabilità di detti nuovi parametri anche in relazione agli ausiliari del giudice, viene ritenuto che gli stessi (ausiliari del giudice) restino esclusi dalle nuove regole continuando a valere le liquidazioni determinate dalla normativa specificatamente prevista nel Testo Unico.

Gli ausiliari del magistrato - La parte del Testo Unico dedicata alla disciplina del CTU è, il Titolo VII rubricato “Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario” e più precisamente dagli articoli 49 - 72. L’articolo 49 del Testo Unico denominato “Elenco delle spettanze” prescrive che agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Gli onorari sono fissi, variabili, e a tempo. La misura di tali onorari viene stabilita da apposite tabelle, che sono state approvate con decreto del Ministro della Giustizia (art. 50, comma 1, del D.P.R. 115/2002). Viene precisato che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, che altro non è che il Decreto Ministeriale su indicato, del 30 maggio 2002.

Per quanto sopra detto, si dovrà sempre tenere in considerazione che, oltre al Testo Unico è tutt’ora in vigore la tariffa a tempo prevista dall'art. 4 della L. n. 319/1980. Tale norma, relativamente agli onorari commisurati a tempo, prescrive che per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente, gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore, l'onorario per la prima vacazione è di € 14,68 e per ciascuna delle successive è di € 8,15. Si deve aggiungere anche che, secondo l’art. 51 del D.P.R. 115/2002, nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al 20%, se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato.

Prestazioni di eccezionale importanza - Alcune specifiche disposizioni sono ad esempio previste con riferimento all’aumento o la riduzione degli onorari. Ad esempio l’art. 52 del DPR 115/2002, prevede che, per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, gli onorari possono essere aumentati sino al doppio, e se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine, e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

Gli incarichi collegiali - Con riferimento agli incarichi collegiali, l'art. 53 del decreto 115/2002 prescrive che quando l'incarico è stato conferito a un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Liquidazione dei compensi - Per le modalità di liquidazione dei compensi, le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda dell’interessato, presentata, entro determinati termini, all’Autorità competente (art. 71 del D.P.R. 115/2002). Riguardo alla liquidazione dei compensi, la stessa è di regola effettuata con decreto motivato notificato al consulente tecnico tramite avviso di deposito dello stesso decreto presso la cancelleria. La liquidazione, ai sensi dell’art. 56, secondo comma, del Testo Unico, avviene a seguito di accertamento, effettuato dal magistrato, delle spese effettivamente sostenute, il quale potrà non riconoscere quelle ritenute non necessarie.
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