Con nota pubblicata l’8 settembre 2023 sul proprio sito istituzionale, Cassa forense informa che il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza, riunitosi il 7 settembre 2023, ha deliberato di differire al 31 dicembre 2023 la riscossione del contributo minimo integrativo nella misura rivalutata di € 805,00.
Ripercorrendo brevemente i fatti, la querelle nasce dalla mancata approvazione avvenuta a marzo 2023 da parte dei Ministeri Vigilanti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero della Giustizia) della delibera del 16 settembre 2022 adottata dal Comitato dei Delegati dell’Ente di previdenza con la quale, l’Ente, prorogava anche per il 2023 la temporanea abrogazione (o meglio, sospensione) del contributo minimo integrativo, già sospeso nel periodo 2018 – 2022.
A seguito di ciò, Cassa Forense avrebbe dovuto porre in riscossione nei confronti degli avvocati iscritti alla cassa, con la rata del 02 ottobre 2023 (in quanto il 30 settembre 2023 è sabato), anche tale contributo minimo integrativo.
La Cassa, rendeva poi noto di aver rivolto formale invito ai Ministeri Vigilanti a voler riesaminare il provvedimento di diniego e con il quale questi ultimi di fatto imponevano la riscossione del contributo minimo integrativo obbligatorio per l'anno 2023.
Allo stesso tempo, l'Ente di Previdenza degli Avvocati Italiani comunicava di aver presentato ricorso al Tar del Lazio avverso il predetto provvedimento Ministeriale di diniego.
Da ultimo, con la recente nota dell’8 settembre u.s., la Cassa di previdenza informa che la discussione della questione innanzi al Tar del Lazio è fissata per il 25 ottobre prossimo.
A tal fine, Cassa Forense ha ritenuto opportuno posticipare dal 02 ottobre (in quanto il 30 settembre è sabato) a dopo la pronuncia del Tar del Lazio, la scadenza per il pagamento del predetto contributo integrativo minimo per il 2023.
Intanto, gli avvocati italiani iscritti alla Cassa Forense dovranno attendere il pronunciamento del TAR per sapere se, dal lontano anno 2017, dovranno tornare al pagamento del contributo minimo integrativo che, come detto, per l’anno 2023 è fissato in € 805,00.
Si segnala infine che, il termine di scadenza posticipato al 31 dicembre 2023 cade di domenica e, come noto, il 01 gennaio è festivo. Pertanto, il versamento, se confermato, slitterebbe al 02 gennaio 2024. Ciò però non avrà alcun riflesso fiscale in quanto il predetto contributo integrativo non rappresenta un onere deducibile dal reddito.
Resta ferma la scadenza del 02 ottobre 2023 per il versamento della quarta rata del contributo soggettivo minimo obbligatorio pari ad € 974,00 (salvo agevolazioni previste dai regolamenti) e del contributo di maternità pari ad € 82,69.
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