Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), hanno pubblicato il documento di ricerca dal titolo “La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino”, curato dalla commissione di studio “Imposte dirette” del CNDCEC. Il testo prende spunto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) che, all’articolo 1, commi da 78 a 85, ha previsto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa di procedere alla regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
La regolarizzazione si realizza adeguando il valore delle esistenze iniziali a quello effettivo e prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), a cui deve aggiungersi l’IVA nel solo caso di riduzione del magazzino.
Il lavoro realizzato dai commercialisti illustra l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina, le modalità di regolarizzazione, le imposte dovute e le relative modalità di versamento, gli effetti dell’adeguamento, nonché le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi nella quale dovranno essere indicati i dati relativi alla regolarizzazione stessa, con l’esame, infine, dei profili contabili dell’operazione.
Ambito soggettivo e oggettivo - Proprio in relazione all’ambito soggettivo della disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della Legge di Bilancio 2024, i soggetti ammessi, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, alla procedura d’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino, sono gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
L’ambito soggettivo della disciplina -osservano i commercialisti - risulta, pertanto, piuttosto ampio, dal momento che ne risultano esclusi soltanto i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Di conseguenza, rientrano nel perimetro applicativo della norma tutti i soggetti OIC adopter; sono, infatti, sicuramente da includere, oltre alle società di capitali, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria.
Per quanto riguarda le imprese in contabilità semplificata ed i soggetti in regime forfetario, per i commercialisti, va considerato che le rimanenze iniziali e finali non assumono diretta rilevanza nella determinazione del reddito imponibile, trovando applicazione, a tal fine, il principio di cassa.
In riferimento all’ambito oggettivo, invece, il documento specifica che la normativa fa riferimento alle esistenze iniziali di “beni” di cui all’articolo 92 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), il quale rimanda, a sua volta, ai beni di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR.
Ne consegue che, la regolarizzazione, può avere ad oggetto:
- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (lett. a) cit.);
- materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lett. b) cit.).
Le modalità di regolarizzazione –Il documento di ricerca, per quanto attiene alle modalità di regolarizzazione, ricorda preliminarmente quanto stabilito dall’articolo 1, comma 79, della Legge di Bilancio 2024, ovvero che l’adeguamento “può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse”.
Secondo i commercialisti, quindi, occorre distinguere il caso in cui sia necessario ridurre il valore delle esistenze iniziali, perché il magazzino contabile è superiore a quello effettivo, dal caso opposto in cui il magazzino contabile risulti inferiore a quello effettivo, con conseguente necessità d’incrementare il valore delle esistenze iniziali.
Con riferimento alla prima fattispecie, la norma prevede la possibilità di eliminare esistenze iniziali di “quantità” o “valori” superiori a quelli effettivi. In tal caso, quindi, si possono eliminare quantità non più presenti in magazzino oppure ridurre il valore di beni comunque presenti in magazzino, ma evidentemente contabilizzati per un valore superiore a quello effettivo.
È, comunque, ammessa la possibilità di effettuare contestualmente entrambe le rettifiche, ovvero riducendo le quantità per alcuni beni e solo i valori per altri.
Alcune perplessità - a giudizio dei commercialisti - sono legate, invece, alla procedura opposta di regolarizzazione, ovvero all’incremento del magazzino “sottostimato” rispetto a quello effettivo.
Al riguardo, un’interpretazione più vicina al dato letterale della norma che prevede “l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse”, porta a sostenere che l’adeguamento possa essere effettuato esclusivamente per la rilevazione di beni non riportati nel magazzino. Non sarebbe, quindi, possibile un incremento di valore di beni esistenti, in quanto si realizzerebbe in tal modo una “rivalutazione” del magazzino, vietata dalla norma.
Pertanto, tale impostazione genera - secondo quanto affermato nel documento - qualche perplessità, in quanto l’incremento di valori precedentemente sottostimati non comporta necessariamente una rivalutazione di magazzino, ma potrebbe derivare anche dall’occultamento di costi effettivamente sostenuti in relazione a beni correttamente iscritti nella loro quantità. Sul punto, sarebbe auspicabile, pertanto, un superamento da parte dell’Agenzia delle Entrate delle indicazioni fornite con la Circolare ministeriale n. 115/E del 2000.
Al di là di tali perplessità, i commercialisti ritengono, comunque, possibile combinare la riduzione del magazzino per alcuni beni e/o valori e l’iscrizione per altri, calcolando distintamente le imposte dovute per ciascuna tipologia d’adeguamento.