Vista l’imminente operatività della nuova disciplina sulle segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing), prevista per il prossimo 15 luglio 2023 dal Decreto legislativo n. 24/2023, con la nota Informativa n. 94 del 12 luglio 2023, il CNDCEC ha fornito una sintesi delle principali novità introdotte per consentire agli Ordini professionali – per i quali tale disciplina era già obbligatoria – di valutare gli adeguamenti necessari, atteso che la normativa previgente (art. 54-bis D.lgs. 165/2001, abrogato dal nuovo Decreto) già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo.
Le modifiche, si legge nell’informativa, hanno sostanzialmente esteso anche al settore privato la suddetta disciplina, mirando altresì a rafforzare la protezione del whistleblower per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno del settore pubblico, ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.
L’obbligo di istituire canali di segnalazione interna degli illeciti, infatti, era originariamente previsto a carico dei seguenti soggetti pubblici:
- amministrazioni pubbliche
- autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- enti pubblici economici;
- società a controllo pubblico, anche se quotate;
- società in house, anche se quotate;
La nuova disciplina, invece, estende tale obbligo anche agli organismi di diritto pubblico, ai concessionari di pubblico servizio nonché, ai seguenti soggetti del settore privato:
- soggetti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (l’inclusione è operata in ragione del numero di dipendenti);
- indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati, enti che operano nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti (l’inclusione è operata in ragione dell’attività svolta);
- organizzazioni che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (l’inclusione è operata in ragione dell’adozione del modello da parte dell’organizzazione).
Ampliata anche la platea dei soggetti segnalanti e dei soggetti tutelati. In particolare, possono segnalare illeciti avvalendosi della protezione prevista dalla disciplina “whistleblowing”:
- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
Quanto alla tutela delle persone segnalanti, viene evidenziato come le stessa trovi applicazione anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga:
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
La tutela è, altresì, estesa:
- a) ai facilitatori, ossia persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
In merito alle segnalazioni, infine, viene ricordato che le stesse dovranno essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:
- canale interno,
- canale esterno (ANAC),
- divulgazione pubblica,
- denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo in determinate circostanze, è possibile effettuare una segnalazione esterna.