2 dicembre 2015

CNDCEC: focus sull’OIC 23

Autore: redazione fiscal focus

Continua il lavoro del Consiglio nazionale dei commercialisti volto ad illustrare le nuove disposizioni tecniche contenute nei Principi contabili nazionali, così come riformati nel 2014.



Dopo i due documenti sulle immobilizzazioni materiali (OIC 16) e sulle immobilizzazioni immateriali (OIC 24), il CNDCEC si è ora concentrato sull’OIC 23, dedicato ai lavori in corso su ordinazione.



Il documento


Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con i contributi in commento, intende richiamare l’attenzione degli operatori su alcuni specifici aspetti che possono avere rilevanti effetti sulla concreta applicazione dei principi contabili.



Con specifico riferimento all’Oic 23, dedicato ai lavori in corso su ordinazione, il documento inizia con il ricordare che, ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile, i lavori in corso su ordinazione sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, tra le rimanenze, nella voce C3 Lavori in corso su ordinazione.


L’art. 2425 del codice civile prevede poi la loro iscrizione all’interno della voce A3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione.



Nessuna modifica sembra essere stata invece introdotta a seguito del recepimento della direttiva 2013/34/UE ad opera del D.Lgs 139/2015.



Il nuovo principio


L’OIC 23, a seguito delle modifiche introdotte con il processo di aggiornamento del 2014/2015 prevede ora che, se sussistono le condizioni per l’adozione del metodo della percentuale di completamento per le commesse pluriennali, non è più possibile utilizzare il criterio della commessa completata.



Nel documento in commento viene tuttavia chiarito che il cambiamento del metodo di valutazione per le commesse ancora in corso va fatto solo se effettivamente praticabile o, comunque, non eccessivamente oneroso. Questo anche in virtù di quanto disposto dall’OIC 29.


Inoltre, per le commesse a breve termine, il nuovo principio contabile stabilisce che è ancora possibile ricorrere al criterio della commessa completata, in alternativa al metodo della percentuale di completamento: ciò, però, solo a condizione che non si producano effetti distorsivi sul bilancio.



Qualora, invece, si decida di cambiare metodo di valutazione sarà necessario seguire le regole ordinariamente previste in caso di cambiamenti di principi contabili.


Dovranno pertanto essere indicati in nota integrativa le ragioni del cambiamento, gli effetti sull’utile e sul patrimonio netto, al netto delle imposte, così come sarà necessario fornire tutte le informazioni necessarie per garantire la comparabilità del bilancio con quello dell’anno precedente.



La soddisfazione del CNDCEC


Il Consiglio nazionale ha sempre ritenuto che il bilancio abbia una funzione importantissima, soprattutto in un momento come quello attuale: ecco perché si è voluto fornire un supporto utile per la corretta applicazione dei principi contabili.



Come spiega il presidente nazionale della categoria, Gerardo Longobardi, “la prospettiva del Consiglio nazionale è quella di fornire una chiave operativa e professionale sull’adozione dei principi contabili, evidenziando anche eventuali connessioni con i relativi profili giuridici e fiscali. A tale scopo, il documento sull’OIC 23 contiene anche alcune riflessioni finali sull’applicazione del principio ai fini della determinazione delle imposte sul reddito”.



Anche Raffaele Marcello, consigliere nazionale delegato ai principi contabili, ha sottolineato l’importanza del contributo in commento, ricordando che, “con questo documento prosegue l’articolato progetto con cui il Consiglio punta a fornire strumenti interpretativi dei nuovi principi nazionali. Un lavoro dal quale possono scaturire anche riflessioni importanti in vista della revisione che alcuni principi contabili dovranno avere, alla luce dell’implementazione della direttiva 2013/34/2013”.




La Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali – conclude Marcello - sta già lavorando alla predisposizione di altri documenti che, muovendo dalle medesime prospettive, saranno focalizzati su tematiche di interesse diffuso e su aree delicate per la redazione del bilancio”.

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