Elaborato dalla Commissione Tecnologie Informatiche negli Studi e negli Ordini, rientrante nell’Area di delega del CNDCEC affidata al Consigliere Maurizio Giuseppe Grosso, ed in collaborazione con la Commissione Fiscalità, il documento “Modello relativo al soggetto depositario delle scritture contabili: criticità e conseguenti proposte di modifica” offre proposte di soluzione pratica alla questione delle omesse comunicazioni di cessazione e modifica del deposito di scritture contabili da parte dell’imprenditore/contribuente che – per legge- vi è tenuto.
In base al disposto dell’art. 35 Dpr 633/72, infatti, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio di un’attività di impresa, arte o professione e tutto un insieme di dati obbligatori - tra cui il luogo di deposito della scritture contabili - grava sul titolare dell’impresa; parimenti egli è tenuto alla comunicazione di eventuali variazioni nei dati precedentemente comunicati (compresa quella del depositario dei documenti contabili).
Che non sia, pertanto, il depositario dei documenti (in specie, il commercialista) il soggetto obbligato alle comunicazioni risulta sia dalla norma sopraindicata che dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 65/E del 14.06.2011, che pure ribadisce il persistere del detto obbligo in capo al contribuente, anche ove sia stato il depositario a decidere di rinunciare all’incarico, riconsegnando le scritture contabili.
La menzionata risoluzione chiarisce altresì che il commercialista depositario potrà provvedere all’invio telematico delle dette comunicazioni solo in qualità di intermediario delegato dal soggetto, il quale dovrà comunque firmare il relativo modulo.
La stessa precisa inoltre che, nell’eventualità in cui il professionista ex depositario non abbia conferma dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione o sia stato impossibilitato a restituire le scritture contabili al contribuente, può comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di deposito, allegando, nel primo caso, una copia del verbale di consegna delle scritture e precisando, nel secondo, la motivazione dell’impedimento.
Tuttavia la soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate non appare adeguata a sollevare il commercialista dal timore di conseguenze a suo danno connesse allo svolgimento di attività ispettive o di verifiche in materia di antiriciclaggio, ove non sia certo che presso l’Amministrazione Finanziaria non figuri più come depositario delle scritture.
Il documento del CNDCEC prospetta allora le soluzioni – formulate anche in un’ottica semplificatrice – di:
- utilizzare i dati del Cassetto Fiscale, in cui sono indicati i soggetti dei quali il commercialista risulta essere ancora depositario delle scritture contabili e consentire così l’attivazione di una specifica procedura di “autocancellazione” da parte del professionista stesso; oppure
- consentire al depositario delle scritture contabili di inviare telematicamente la comunicazione di variazione pur in mancanza di delega del contribuente, ma accompagnandola da un’ autocertificazione della situazione creatasi;
in entrambi i casi, procedendo previa comunicazione al cliente e concedendogli un congruo termine entro cui possa provvedere eventualmente egli stesso all’adempimento degli obblighi posti a suo carico.
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