30 gennaio 2013

CNPADC: fatturazione estera e contributo integrativo

Nel volume di affari rientrano anche le parcelle emesse a soggetti stabiliti in UE o extra UE, indipendentemente dall’indicazione del contributo e/o dalla sua riscossione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Fatturazione estera - La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con riferimento alle disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, con un avviso pubblicato sul sito istituzionale, ha chiarito che dal 1° gennaio 2013, nel volume di affari complessivo, che per la Cassa è base di calcolo del contributo integrativo, rientrano anche le parcelle emesse a soggetti stabiliti in un altro Stato UE o extra UE, indipendentemente dalla effettiva indicazione del contributo e/o dalla sua effettiva riscossione.

Prestazioni non soggette ad Iva - L’art. 1 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 (pubblicato nella G.U. n.288/2012) e successivamente la L. 228/2012, hanno modificato le disposizioni di cui al D.P.R. 633/72, prevedendo per le operazioni effettuate a partire dall' 1° gennaio 2013, l’inclusione nel volume di affari anche delle prestazioni non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale, rese a soggetti debitori di imposta in un altro Paese UE o a soggetti residenti in un Paese extra UE (tali operazioni, fino al 31 dicembre 2012, anche se soggette a fatturazione erano escluse dal computo del volume d’affari). La normativa ha escluso le cessioni dei beni ammortizzabili ed i passaggi interni tra attività separate.

Maggiorazione per il contributo integrativo – Secondo l’articolo 2 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 21/86 e dell’art. 9 dello Statuto, tutti gli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale (a titolo di contributo integrativo) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA, indipendentemente dall’effettiva riscossione, e versarne alla Cassa l’ammontare. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore e l’obbligo di versamento prescinde dall’effettivo pagamento di quest’ultimo. Dal 1° gennaio 2013, dunque, nel volume di affari complessivo, che per la Cassa è base di calcolo del contributo integrativo, rientrano anche le parcelle emesse a soggetti stabiliti in altro Stato UE o extra UE indipendentemente dall’effettiva indicazione del contributo.
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