Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso noto ieri di aver pubblicato il consueto aggiornamento annuale dei modelli di relazione del Collegio sindacale, da redigere in occasione dell’approvazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2021. I modelli proposti si prestano ad essere utilizzati dal Collegio sindacale sia per esprimere le risultanze del lavoro svolto in termini di vigilanza e altri doveri (ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, c.c.), sia nelle circostanze in cui il Collegio sindacale sia anche incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del
D. Lgs. n. 39/2010.
I modelli di relazione, il cui aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore di significative novità normative in tema di bilanci relativi all’esercizio 2021, sono disponibili in formato word sul sito web del Consiglio Nazionale.
Nello specifico, i modelli di relazione del Collegio sindacale consultabili, riguardano rispettivamente:
- Allegato 1: Modello di relazione unitaria del collegio sindacale [sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe;
- Allegato 2: Modello di relazione unitaria del collegio sindacale [sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe contabili;
- Allegato 3: Schema di lettera di rinuncia ai termini di cui all’art. 2429, comma 3, c.c.
Relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale – Sempre il CNDCEC ha reso nota la relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, nella versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021, la quale conserva la struttura delle precedenti e privilegia, pertanto, la redazione di una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate.
In tal modo, il Collegio sindacale o il sindaco unico, può esprimere al meglio, in modo coordinato e integrato, le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri, ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010. Il modello di relazione unitaria proposto vede come prima sezione la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell’attività di vigilanza esercitata ai sensi degli articoli 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3). In virtù di quanto sopra esposto, il documento unitario può avere la seguente struttura:
- - Titolo;
- - Destinatari;
- - Premessa;
- - Parte A: relazione del revisore indipendente ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010;
- - Parte B: relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, c.c.:
- B1 - Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.;
- B2 - Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio;
- B3 - Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio;
- - Data;
- - Sede;
- - Nome e Cognome dei Componenti del collegio sindacale con le rispettive qualifiche;
- - Firme.
La suddetta relazione unitaria, dopo aver spiegato nei dettagli tutti gli elementi della summenzionata struttura e le modalità di sottoscrizione, si compone della parte dedicata al contenuto, dove ci si sofferma sulla sospensione degli ammortamenti, la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, la valutazione dei titoli e le perdite rilevanti.
Spazio poi alla sezione della relazione unitaria contenente il giudizio di revisione, ai potenziali impatti dell’emergenza sanitaria sulla relazione di revisione ed alla sezione della relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, c.c.
Dopo le osservazioni e le proposte in ordine all’approvazione del bilancio, la relazione unitaria si conclude con l’analisi dell’eventuale dissenso di un sindaco sul contenuto della stessa.
Si ricorda, infatti, che il Collegio sindacale è un organo collegiale al cui interno non sempre è possibile raggiungere l’unanimità. L’articolo 2404, comma 4, c.c., stabilisce che, il Collegio, delibera a maggioranza assoluta dei presenti e che il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Quando il dissenso coinvolge il contenuto delle relazioni finali, la sua formalizzazione assume particolare delicatezza, perché consente di separare la responsabilità del dissenziente da quella della maggioranza.