Nel documento viene precisato che il modello di relazione è indirizzata a un’assemblea di un ente retto in forma associativa. Laddove la relazione sia indirizzata a un organo differente di una fondazione, che svolge funzioni equivalenti, occorrerà adattare la stessa in funzione delle disposizioni statutarie esistenti.
Stesse considerazioni valgono con riferimento all’applicazione delle disposizioni del Codice del Terzo settore in cui è prevista una interlocuzione o interazione tra organo di controllo e organo di amministrazione.
In merito a ulteriori situazioni che, se verificatesi, devono essere trascritte nella relazione dell’organo di controllo si evidenziano, tra l’altro:
- eventuali impugnative, laddove previsto dallo statuto, di delibere dell’organo di amministrazione, dell’assemblea degli associati (o di equivalente organo delle fondazioni) e il loro eventuale esito giudiziale;
- eventuali situazioni in cui, a seguito della cessazione dell’intero organo di amministrazione, l’organo di controllo ha esercitato funzioni vicarie, indicando il periodo in cui tale funzione è stata espletata;
- eventuali istanze all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore per intervenute cause di cancellazione dal suddetto registro, non accertate dagli amministratori;
- eventuali frodi o sospetti di frodi;
- intervenuti mutamenti di cariche sociali, deleghe e funzioni all'interno dell’organo di amministrazione (es. modifiche e sostituzione del presidente, del vicepresidente, dei componenti del comitato esecutivo);
- provvedimenti rilevanti, secondo una professionale valutazione dell’organo di controllo, dell’autorità giudiziaria o amministrativa nei confronti dell’ente.
Infine, è doveroso osservare come, nonostante l’art. 2429, co. 2, richiami l’art. 2423, co. 4, c.c., la deroga è quella disciplinata dall’art. 2423, co. 5, c.c., in quanto le due disposizioni non sono state coordinate a seguito delle modifiche apportate a opera del d.l.gs. n. 139/2015.