Il 10 luglio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il “Pronto Ordini” n. 55/2024 in risposta al seguente quesito.
La scrivente Ordine ha esposto che un dottore commercialista è stato iscritto all’Albo nel novembre 2022 e che successivamente si è avuta notizia di fatti e comportamenti tenuti dal medesimo in epoca anteriore all’iscrizione, potenzialmente idonei a far venire meno il requisito della condotta irreprensibile prevista dall’art. 36, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 139/2005.
Da qui la domanda se la competenza a valutare fatti e comportamenti tenuti in epoca antecedente all’iscrizione all’Albo professionale sia del Consiglio dell’Ordine oppure del Consiglio di Disciplina territoriale.
Ebbene, secondo il P.O. n. 55/2024 la competenza è dell’organo disciplinare.
Si premette che, in sede di verifica dei requisiti prescritti dall’art. 36 del D.lgs. n. 139/05 ai fini della iscrizione all’Albo, il Consiglio dell’Ordine deve verificare, tra gli altri, la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del suddetto art. 36, ovvero che il professionista sia di condotta irreprensibile. Tale requisito riveste particolare rilevanza – sottolinea il Consiglio Nazionale – tant’è vero che l’art. 37 dell’Ordinamento professionale dispone, al comma 2, che «Il rigetto della domanda [di iscrizione] per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente».
Ciò posto, poiché nel caso di specie – si osserva nel P.O. n. 55/2024 - «il professionista risultava possedere all’atto dell’iscrizione tutti i requisiti richiesti dall’art. 36 - atteso che, in caso contrario, la sua richiesta di iscrizione all’Albo sarebbe stata rigettata - nel momento in cui, successivamente all’avvenuta iscrizione e all’inizio dello svolgimento dell’attività professionale, siano emersi fatti e condotte da parte dell’iscritto in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, ancorché antecedenti alla sua iscrizione [con ogni probabilità omesse in sede di dichiarazione in merito ai requisiti prescritti dal menzionato art. 36 dell’Ordinamento professionale], si ritiene che la valutazione della condotta del professionista debba comunque essere effettuata dal Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete in via esclusiva l’esercizio della funzione disciplinare territoriale nei confronti degli iscritti all’albo […]».
La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di sanzioni disciplinari riguardanti gli iscritti agli Albi professionali, non possa escludersi la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti l’iscrizione all’Albo quando esse si siano protratte nel tempo ben oltre la data dell’iscrizione e, pertanto, integrino inevitabilmente un illecito disciplinare per i conseguenti riflessi negativi (così, Sez. Un. civ., n. 23540/2015). La Suprema Corte (sent. n. 31571/2021) ha dichiarato altresì che «Rientra nel perimetro della cosa giudicata pure il rilievo circa la sussistenza del potere disciplinare anche per fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione all’albo professionale».
Pertanto, nel P.O. n. 55/2024 il C.N.D.C.E.C. giunge alla conclusione che, in sede di valutazione ai fini disciplinari delle condotte dell’iscritto antecedenti alla iscrizione all’Albo, il Consiglio di Disciplina territoriale deve considerare:
- sia la condotta riferita a eventuali condanne penali antecedenti all’iscrizione, qualora la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo ben oltre l’iscrizione all’Albo;
- sia e soprattutto l’omessa menzione di condanna/e penale/i in sede di richiesta di iscrizione e quindi di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.