La Cassa dei Dottori Commercialisti, tramite un
comunicato stampa, ricorda che il 31 marzo 2025 scade la
seconda rata delle
eccedenze contributive 2024.
Entro il 2 dicembre 2024 gli iscritti dovevano comunicare i dati reddituali tramite il servizio PCE2024. L’obbligo riguardava tutti i Dottori Commercialisti che, nel corso del 2023 anche se per breve periodo, siano stati iscritti all’Albo ed abbiano esercitato la professione (requisito identificabile dal possesso della posizione IVA in forma individuale e/o associata e/o come socio di società tra professionisti), senza alcuna esclusione.
Il servizio PCE2024 consentiva di scegliere di pagare le eccedenze contributive tramite PagoPa, MAV o addebito diretto in conto corrente mediante SDD, in un’unica soluzione oppure, per importi complessivi pari o superiori a 1.000 euro, in 2, 3 o 4 rate. Le scadenze per il versamento delle eccedenze contributive sono:
- 20 dicembre – rata unica/prima rata;
- 31 marzo – seconda rata;
- 30 giugno – terza rata;
- 30 settembre – quarta rata.
I Dottori Commercialisti che in sede di PCE hanno optato per il versamento tramite PagoPa/MAV possono generare il documento di pagamento accedendo al Servizio
PPC – Portale Pagamento Contributi all’interno dei Servizi Online. Una volta generati, i PagoPA/MAV sono disponibili nell'area “documenti” dei servizi online e gli stessi possono essere pagati anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti, accedendo al Servizio
MCC.
Invece, per i soggetti che hanno scelto l'addebito in conto diretto (SDD), l'importo sarà addebitato sulle coordinate IBAN indicate in fase di adesione al servizio PCE 2024 con valuta 31 marzo 2025.
Come precisato con il comunicato stampa del 4 novembre 2024, per versamenti corrispondenti a un’aliquota pari o superiore al 22%, sarà riconosciuto un 5% in più di contributo. La premialità è riconosciuta in misura piena a coloro che non possono far valere periodi di iscrizione antecedenti alla riforma del 2004, mentre è riproporzionata per coloro che vantano periodi contributivi fino al 2003.
Regolarizzazione spontanea - Coloro che non hanno potuto rispettare la scadenza possono regolarizzare l'inadempienza mediante il servizio online di Regolarizzazione Spontanea (servizio
DRS). Il servizio propone in automatico l'importo complessivamente dovuto per sanare l'eventuale tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali e/o il ritardato pagamento delle eccedenze/contributo di maternità.
Per completare la domanda di regolarizzazione spontanea è necessario generare il relativo MAV - utilizzando, successivamente all'inserimento del codice OTP, il link contenuto all'interno del medesimo servizio DRS "vai alla generazione MAV" - e pagarlo entro la scadenza prescelta.