28 dicembre 2012

Contributi Inarcassa: il 4% integrativo va sempre applicato!

Autore: Redazione Fiscal Focus
Importante novità sul fronte dei contributi, dovuti dagli iscritti a INARCASSA.
Nei rapporti di collaborazione e su tutti i corrispettivi, anche quelli fatturati a ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria, si dovrà applicare il 4% del contributo integrativo.

Non solo, ma nella comunicazione dei redditi che viene presentata annualmente a Inarcassa si potrà dedurre, dall’importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti o loro associazioni e società.
Un esempio pratico per tutti: l’ing. Miani ha prodotto nel 2013 un volume affari Iva professionale di 30.000 € e ha pagato compensi per collaborazioni con l’arch. Poli per 10.000 €. Il contributo integrativo corrispondente al fatturato è di 1.200 € (ovvero il 4% di 30.000 €), ma avendo corrisposto un contributo integrativo sulla fattura dell’arch. Poli di 400 € (ovvero il 4% di 10.000 €), a saldo verserà un contributo di 800 €, cioè pari a 1.200 € - 400 €.
In questo modo tutti potranno contare sulla propria fetta di contributo integrativo indispensabile per assicurarsi una pensione più adeguata.

Questo quanto stabilito dal D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214 del 2011, recante “Misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni”, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2013, Inarcassa ha modificato le norme sulla previdenza dei suoi iscritti.

Le altre aliquote
L’aliquota del contributo soggettivo rimane invariata:
- 14,5% del reddito professionale, a montante anche 0,5% “assistenziale”;
- la quota volontaria va da un minimo dell’1% a un massimo dell’8,5% (minimo € 180);
- eliminazione della contribuzione del 3% oltre il tetto, fissato in € 120.000;
- i pensionati iscritti versano il minimo (50%) utile per i supplementi di pensione;
- il contributo minimo passa a € 2.250.

L’aliquota del contributo integrativo resta anch’essa invariata (4%):
- retrocessione a previdenza del contributo integrativo in funzione dell’anzianità previdenziale all’1.1.2013:
• 2,00% fino a 10 anni;
• 1,75% da 10 a 20;
• 1,50% da 20 a 30;
• 1,00% oltre 30 anni;
• 2,00% se si va in pensione a 70 anni;
- nessuna retrocessione ai pensionati iscritti;
- i pensionati che continuano a lavorare versano il minimo (50%) senza retrocessione;
- il contributo minimo passa a € 660;
- tetto alla retrocessione del contributo integrativo (pari a € 160.000 volume Iva per il 2013);
- eliminazione esenzione rapporti collaborazione tra professionisti (dal 1° gennaio 2013 il 4% fra professionisti/società ingegneria/società professionisti è dovuto) con introduzione della deducibilità.

Contributo di solidarietà: esso ammonta al:
1,00% su importo lordo pensioni in essere, escluso pensioni invalidità, inabilità e superstiti;
2,00% su importo lordo pensioni dei pensionati che continuano a svolgere la professione e per i pensionati di anzianità;
durata: un biennio, con possibilità di proroga da parte del CND per valide motivazioni.

Agevolazione giovani: resta invariata l’agevolazione concessa ai giovani, i quali hanno la possibilità di pagare contribuzione ridotta o intera:
- con 25 anni di contribuzione intera (anche non continuativi);
- con accredito figurativo della contribuzione (per i periodi di riduzione) a carico d’Inarcassa.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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