La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 14151 depositata lo scorso 06 agosto 2012, relativa a un ricorso presentato dalla Cassa di previdenza dei geometri, ha stabilito in tema di prescrizione dei contributi previdenziali relativi ad annualità pregresse che la "Riforma Dini" costituisce lo spartiacque tra vecchie e nuove decorrenze.
I contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della norma si prescrivono in dieci anni, come previsto dall'articolo 3, commi 9 e 10, della riforma del sistema previdenziale (legge 335/1995). Dal 1° gennaio 1996 il termine scende a cinque anni, salvo che, applicando l'articolo 252 disp. att. c.c., con la legge precedente non rimanga a decorrere un termine minore.
La Suprema Corte afferma, quindi, che il termine quinquennale opera dal 1996, ma se a quella data, applicando il termine decennale precedente, rimane un termine minore del quinquennio, la prescrizione quinquennale si applica, non più dal 1° gennaio 1996, bensì retroattivamente, ossia dalla scadenza originaria dell'obbligo contributivo.
Un ulteriore aspetto importante affrontato dai giudici nella sentenza riguarda l'assoggettamento dei redditi non derivanti dall'attività professionale di geometra a obbligo contributivo.
Gli iscritti alla Cassa Geometri avevano rivestito la carica di amministratori di una società di capitali e la Cassa aveva imposto l'obbligo contributivo anche su tali redditi poiché nell'oggetto sociale dell'attività era ricompreso anche quello relativo all'edilizia. La Cassazione ha pronunciato parere favorevole ai professionisti stabilendo che non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dagli stessi ove questo non sia direttamente riferito all'attività libero professionale esercitata per la quale vi è stata l'iscrizione in albi o elenchi essendo insufficiente l'iscrizione a determinare l'obbligo contributivo. D’altro canto, l'obbligo scatta se risultano remunerate attività riconducibili all'esercizio della professione del l'iscritto.
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