Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento “La relazione unitaria del Collegio sindacale ai soci delle società cooperative”, finalizzato a fornire strumenti a supporto delle professionalità dei commercialisti che rivestono il delicato ruolo di componente del Collegio sindacale nelle società cooperative.
La normativa specifica che riguarda le società cooperative, infatti, conferisce al Collegio sindacale compiti di controllo determinati, i cui esiti trovano manifestazione all’interno della relazione tra i soci delle società cooperative, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio.
In tale prospettiva, quindi, i commercialisti propongono modelli che integrano quelli contenuti nei documenti “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e “La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”, emanati dal CNDCEC e predisposti dalla Commissione “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, offrendo una tipizzazione dei contenuti obbligatori per le società cooperative.
Il documento del CNDCEC– I commercialisti, con la redazione del documento in commento, nello specifico, hanno inteso rafforzare l’impegno del Consiglio Nazionale al servizio dei professionisti che svolgono il ruolo di componente del Collegio sindacale di società cooperative, cercando di fornire una tipizzazione dei contenuti obbligatori e di altri “consigliati”, della relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative, in merito al bilancio d’esercizio.
Di conseguenza, vengono affrontate le disposizioni a carattere obbligatorio di cui:
- all’articolo 2513 c.c. “Criteri per la definizione della prevalenza”;
- all’articolo 2545 c.c. “Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa” ed all’articolo 2, comma 2, Legge n. 59/1992 “Relazione degli Amministratori e dei sindaci”;
- all’articolo 2528 c.c. “Procedura di ammissione e carattere aperto della società”;
- all’informativa obbligatoria ai soci degli esiti dell’ispezione ordinaria ai sensi dell’articolo 15, comma 3, Legge n. 59/1992.
Vengono successivamente messe a disposizione proposte in merito:
- all’articolo 2545-sexies c.c. “Ristorni”;
- alle informazioni sul prestito sociale;
- alla relazione della società di revisione ai sensi dell’articolo 15, comma 2, Legge n. 59/1992;
- al rispetto della normativa Legge n. 381/1991;
- all’eventuale iscrizione all’Albo Cooperative Regionali;
- all’eventuale qualifica di impresa sociale per le cooperative non sociali.
Il documento contiene, primariamente, l’inquadramento normativo relativo agli obblighi in capo ai componenti del Collegio sindacale di società cooperative ed a seguire una proposta d’integrazione dei contenuti specifici dei modelli di relazione (“La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e “La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”), emanati dal CNDCEC a cura della Commissione “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate”, adeguandoli alle peculiarità del controllo nelle società cooperative.
In pratica, il documento, dopo la consueta premessa, è strutturato in tre allegati:
- Allegato 1 - Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale (sindaco unico) incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe;
- Allegato 2 - Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale (sindaco unico) incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe contabili;
- Allegato 3 – Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, redatta ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, c.c.
Le cooperative imprese sociali – Nel documento in esame, inoltre, viene specificato che, le cooperative imprese sociali non cooperative sociali, ossia che non prevedono le disposizioni della Legge n. 381/1991 nei loro statuti, acquisiscono tale qualifica volontariamente, qualora rispettino le norme di cui al D. Lgs. n. 112/2017.
Le cooperative “non sociali” che decidano d’acquisire la qualifica di “impresa sociale” sono regolate prima di tutto dalle disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 e, quindi, dalle norme del D. Lgs. n. 117/2017, in quanto “compatibili" e, infine, soltanto “per gli aspetti non disciplinati”, dalle norme del Codice Civile (e, se del caso, da quelle speciali a questa “sovraordinate” ex articolo 2520 c.c., come nel caso della Legge n. 142/2001 per le cooperative di lavoro).
Il Collegio sindacale (Sindaco unico) ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme specifiche dell’impresa sociale, in particolare l’articolo 10 del D. Lgs. n. 112/2017, ai commi 2 e 3, conferisce all’organo di controllo specifici compiti di vigilanza.