Si segnala che, con il Pronto Ordini n. 96/2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito indicazioni in merito di Concordato Preventivo Biennale (CPB), con particolare riguardo alla comunicazione della sospensione dell’attività professionale.
Al CNDCEC è stato chiesto quali siano gli adempimenti a carico dell’Ordine territoriale a seguito della comunicazione ricevuta da un iscritto di sospensione dell’esercizio dell’attività professionale ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 4, lettera f), del D.M. 14 giugno 2024,
Ebbene, il Consiglio Nazionale ha premesso che la disciplina richiamata nel quesito si riferisce alla possibilità di adeguamento (al ribasso) della proposta di concordato preventivo biennale in caso di «sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.» A questi ultimi fini, la sospensione deve essere di durata almeno pari a 30 giorni. Inoltre, la medesima circostanza eccezionale rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione degli effetti del concordato, qualora si accompagni alla realizzazione di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato.
Ebbene, il Consiglio Nazionale ha rilevato che la normativa e la prassi amministrativa in materia di CPB non prevedono alcun adempimento a carico dell’Ordine territoriale che riceva dal proprio iscritto la comunicazione sospensione dell’attività.
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