Con il decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, convertito dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022, sono stati introdotti i crediti di imposta per l’acquisto di gasolio a favore di imprese, persone fisiche o giuridiche, munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito, e a favore di imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada. Per i soggetti interessati i contributi potevano essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.
Dopo ben quasi nove mesi dall’introduzione della misura, sono seguiti i decreti che hanno stabilito le modalità per usufruire dei contributi, i quali devono essere utilizzati mediante compensazione con modelli F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
“Il problema” sottolinea Marco Cuchel Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti “è che i codici tributo da utilizzare in compensazione sono stati istituiti solamente lo scorso 24 novembre (con le risoluzioni 63/E e 64/E), lasciando così, di fatto, a disposizione dei contribuenti destinatari del beneficio appena 38 giorni per poter presentare il modello F24 ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione”.
Un tempo evidentemente insufficiente, che non ha permesso a molte imprese di riuscire a portare in compensazione i crediti spettanti entro il termine stabilito dalla norma, “per questo” conclude il Presidente Cuchel “ANC si è attivata per sottoporre al Ministero competente la necessità di disporre una riapertura dei termini che permetta alle imprese che hanno avuto riconosciuto il credito d’imposta di potere utilizzare in compensazione, nell’anno in corso, i crediti per l’acquisto di gasolio”.
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