Nella seconda parte del documento si esaminano i profili strettamente fiscali, soffermandosi sulla normativa di riferimento e sui regimi agevolati.
Rispetto alle importanti novità introdotte in ambito civilistico dal punto di vista formale (aggiornamento statutario con previsione di nuove clausole, iscrizione in un nuovo Registro sostitutivo nelle funzioni del Registro CONI, incompatibilità amministratori, ecc.) e sostanziale (esercizio prevalente di attività sportive dilettantistiche, dicotomia tra attività sportive e attività diverse), nonché in materia lavoro, la riforma dello Sport ha avuto per le società sportive dilettantistiche (SSD) un limitato impatto sotto il profilo tributario.
Per effetto delle disposizioni di carattere fiscale contenute nel d.lgs. n. 36/2021, in parte già previste nella versione previgente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, permane la necessità per le SSD di attingere, quale disciplina di riferimento, a norme collocate al di “fuori” dei cinque decreti di riforma del diritto sportivo quali:
- il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir);
- il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
- il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).ù
Per quanto concerne l’imposizione diretta, lo stesso d.lgs. n. 36/2021 all’art. 36, comma 2, conferma quanto sopra, sottolineando come “per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Un’ulteriore prova è data dalla facoltà per le SSD che presentano determinati requisiti di applicare lo specifico regime contabile e fiscale di favore proprio degli enti associativi rappresentato dal regime agevolato (Iva e II.DD.) di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, così come risulta fruibile ex art. 90, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 la decommercializzazione delle attività e delle operazioni rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici disciplinata dall’art. 148, comma 3, Tuir e, ai fini Iva, dall’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/72 nonché le norme in materia di raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse a scopi istituzionali di cui all’art. 25, comma 2, legge 13 maggio 1999 n. 133.
Risulta invece preclusa alle SSD l’applicazione del regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi di cui all’art. 145 del Tuir.
Per quanto riguarda invece gli obblighi di redazione, approvazione e deposito del bilancio annuale d’esercizio, essendo le SSD costituite in forma di “società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile”, dovranno applicarsi le regole civilistiche proprie della tipologia societaria prescelta.
Vengono inoltre individuate talune criticità correlate al difficile coordinamento tra la disciplina di diritto societario - come incisa dal già menzionato d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 -, la normativa fiscale e le indicazioni fornite dalle federazioni sportive di riferimento che possono comportare, anche a livello pratico, dubbi interpretativi nella redazione degli statuti.