“Sono note le criticità che caratterizzano gli istituti del reclamo e della mediazione, legate al fatto che la loro gestione è rimessa allo stesso ente impositore che ha emesso l’atto impugnato. La delega fiscale potrebbe costituire l’occasione per mettere in soffitta tali istituti, sostituendoli con un’ipotesi di conciliazione anticipata su iniziativa del giudice. Tale soluzione va ovviamente valutata con estrema attenzione e può trovare una sua più logica legittimazione e giustificazione in particolar modo se il legislatore delegato darà effettiva e completa attuazione al criterio direttivo in cui si prevede il rafforzamento degli istituti del contraddittorio preventivo e dell’autotutela”. È il punto di vista espresso da Rosa D’Angiolella, consigliera nazionale dei commercialisti, nel corso del suo intervento al Congresso nazionale della categoria, in corso di svolgimento a Torino.
“In particolare – ha spiegato D’Angiolella – occorre dare pienezza e concretezza al contraddittorio preventivo al fine di garantirne l’effettività: lo stesso non deve pertanto esaurirsi, com’è in base al vigente art. 5-ter del D.lgs. n. 218 del 1997, in un diritto di replica successivo all’emanazione dell’avviso di accertamento, ma deve avere carattere realmente preventivo, per cui è necessario che sia attivato prima di emanare l’avviso di accertamento, prima cioè che il potere impositivo sia stato ormai esercitato in modo non “partecipato”. Secondo l’esponente dei commercialisti, deve trattarsi “di una partecipazione del privato alla formazione del provvedimento amministrativo, in chiave difensiva, al fine di realizzare il cosiddetto giusto procedimento, a cui deve accompagnarsi la sanzione della nullità dell’atto impositivo emanato in sua violazione, derivante automaticamente dalla semplice constatazione della sua mancata attivazione, nonché l’obbligo di motivazione “rafforzata”, ossia il dovere per l’amministrazione finanziaria di esaminare le osservazioni del contribuente e di fornire un’adeguata replica, motivando espressamente sul punto, nel caso in cui l’Ufficio ritenesse di disattenderle”. Per D’Angiolella è anche “necessario estendere a tutti gli accertamenti l’obbligo di invitare il contribuente a comparire, prima dell’emissione dell’atto impositivo, indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo, comprendendovi dunque sia gli accertamenti “a tavolino” che quelli di natura parziale, fatta eccezione per quelli a carattere sostanzialmente automatizzato”.
I commercialisti propongono di disciplinare in modo appropriato anche le forme con cui il contraddittorio dovrà svolgersi. “Sarebbe opportuno prevedere l’obbligo di attivare un contraddittorio orale, un incontro, anche a distanza, tra contribuente e amministrazione finanziaria nel quale poter discutere anche di quanto già eventualmente eccepito dal contribuente tramite la produzione di una memoria scritta”. La procedura di mediazione potrebbe essere trasferita per D’Angiolella all’interno del giudizio di primo grado. “In sintesi – ha concluso – dinanzi al giudice di primo grado potrebbe essere prevista un’udienza dedicata al tentativo obbligatorio di mediazione, da tenersi in camera di consiglio, alla presenza delle parti, presieduta dal giudice monocratico o, per le controversie di competenza del collegio, dal relatore della causa”.
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