Tra gli emendamenti presentati dal Governo al Decreto-legge n. 39, entrato in vigore lo scorso 30 marzo 2024, non sembra esserci spazio per la remissione in bonis relativa alle comunicazioni dell’opzione ex art 121 dl 34/2020.
“L’auspicio” dichiara il Presidente ANC Marco Cuchel “era che in questa fase fossero introdotte delle modifiche al citato decreto che consentissero di reintrodurre la remissione in bonis per gli interventi per i quali la comunicazione è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate con errori od omissioni”
“A tal proposito, ricordiamo” continua Cuchel “che il DL 39/2024 aveva definitivamente bloccato tale facoltà: è scaduto infatti il 4 aprile 2024 il termine per l’invio delle comunicazioni inerenti sconto in fattura e cessione del credito relative alle spese sostenute nell’anno d’imposta 2023”.
Fermo restando che in considerazione dell’aggravio generato sui conti pubblici, non può essere posto in contestazione lo stop imposto al superbonus, risulta incomprensibile la presa di posizione del Ministro sulla remissione in bonis in relazione alle comunicazioni di cessione e, nello specifico, l’attuale impossibilità per i contribuenti che hanno commesso errori nelle comunicazioni di cessione trasmesse a marzo e aprile 2024 di rimediare a detti errori tramite questo strumento.
In particolare, si potrebbe ipotizzare la riapertura dei termini per la remissione in bonis per consentire a coloro che hanno già inviato le comunicazioni di cessione al fine di consentire la correzione di errori quali, ad esempio, il codice identificativo della tipologia di intervento, i codici fiscali di cedente e cessionario ecc.., senza modificare “l’importo della spesa” e “l’importo della detrazione”. Ciò, peraltro, non genererebbe conseguenze sui conti pubblici.
“Auspichiamo un cambiamento di rotta in tal senso” conclude Cuchel “che permetterebbe ai colleghi di tutta Italia, che a pochi giorni dalla scadenza hanno subito l’ennesima modifica normativa in materia, di rettificare eventuali comunicazioni non corrette, ponendo rimedio a errori sostanziali ma che non impattano sul bilancio dello stato, oggi rettificabili solo con l'invio di una nuova comunicazione, non essendo percorribile la strada della correzione degli errori formali prevista dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 33/E del 2022”.
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