16 luglio 2024

Enti locali: documento dei commercialisti su rendicontazione progetti PNRR e PNC

Autore: Paola Mauro
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e la sua Fondazione Ricerca hanno pubblicato il documento “La revisione negli enti locali: i controlli sui progetti PNRR/PNC” (allegato) che propone strumenti operativi per accompagnare l’organo di revisione nella specifica attività di verifica e revisione della rendicontazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Nell’adunanza dello scorso 23 aprile, la Corte dei conti Sezione autonomi ha approvato le linee guida per la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2023 e il relativo questionario al quale è allegata la tabella PNRR per la rilevazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR.

La finalità della tabella è intercettare l’avanzamento “finanziario” dei progetti al 31 dicembre 2023 e l’avanzamento “procedurale” al 30 giugno 2024.

Il revisore è chiamato a confermare o meno la validità dei progetti associati all’Ente e a segnalare eventuali incongruenze o discrasie tra i dati riportati nella tabella e quelli in possesso dell’Ente e quindi a segnalare eventuali criticità nella realizzazione del progetto e/o nella modalità di rendicontazione del progetto.

Pertanto il Consiglio nazionale, con il documento di ricerca in discorso, ha inteso supportare i commercialisti in tali verifiche, fornendo un tool di carte di lavoro (check list e verbali) utili nella pianificazione delle attività e delle verifiche che, nel caso specifico, si sostanziano in controlli incrociati tra i dati informatici caricati dall’ente sulla piattaforma unica informatica - ReGis (monitoraggio del caricamento dei dati) e i dati e le informazioni contenuti nella documentazione predisposta dall’ente e attinente al progetto, alle procedure e ai regolamenti adottati.

Le check-list e i fac-simile di verbale proposti – precisa il C.N.D.C.E.C. nel documento -, “senza presunzione di completezza ed esaustività, possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione del revisore”.
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