16 febbraio 2015

Fatturazione elettronica: obbligo anche per gli Ordini Professionali

Autore: Redazione Fiscal Focus
A partire dal prossimo 31 marzo 2015 anche gli Ordini professionali saranno tenuti a ricevere, conservare ed archiviare le fatture esclusivamente in formato elettronico.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per agevolare gli Ordini territoriali, metterà a disposizione di tutti gli Uffici_eFattura PA, un servizio di ricezione e conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche collegato al SID, attraverso una piattaforma nazionale.


L’obbligo dell’emissione della fattura in formato elettronico - L’obbligo di adozione della fatturazione elettronica verso la PA è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 e in particolare dall'art. 1, commi da 209 a 214 della L. 24.12.2007, n. 244, come modificato dall'art. 10, co. 13-duodecies, lett. a) D.L. 6.12.2011, n. 201 (conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214).
Tale norma ha solo recepito nell'ordinamento italiano l'obbligo previsto a livello comunitario di fatturazione elettronica nei confronti della PA.
A tale scopo l'art. 1, co. 211, della citata L. 244/2007 stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sotto la supervisione di SOGEI S.p.A. e la gestione dell’Agenzia Entrate.
Il D.M. del 03.04.2013, n. 55, delinea le regole tecniche e individua, per classi di pubbliche Amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica.
La Circolare 31.3.2014, n. 1, emanata dal MEF, fornisce interpretazioni sulle modalità di attuazione del D.M. 55/2013.
Infine, è giunto l'art. 25 del D.L. 24.4.2014, n. 66 (cd. Decreto "Irpef"), pubblicato nella G.U. 24.04.2014, n. 95, ad anticipareal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica verso tutte le Amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza, per i quali permane l'obbligo al 6 giugno 2014.
Tutte le Amministrazioni destinatarie non potranno dopo tale data né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica.
I fornitori delle Amministrazioni pubbliche, dal canto loro, dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.

La decorrenza a due tempi - La tempistica di decorrenza dell'obbligo è, dunque, fissata in:
- 12 mesi dal 6 giugno 2013, cioè al 06 giugno 2014, data di entrata in vigore del regolamento, per Ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- al 31 marzo 2015 per le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat, incluse le amministrazioni locali.

Per la verifica della scadenza corretta, data l’incertezza degli stessi enti, è sufficiente cliccare il seguente link:http://www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php ed effettuare una ricerca dell’ente committente per codice fiscale o con altro metodo. Una volta individuato, cliccando sul simbolo dell’euro, si verifica tra i vari dati, la “data di avvio del servizio fattura PA” ; se quella riportata è 31.03.2015, si è certi che deve ancora scattare l’obbligo.

Tra le PA per le quali scatta l’obbligo differito al 31 marzo 2015, vi sono anche gli Ordini professionali. A chiarire che essi sono inclusi tra i destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica è stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo con una nota ad una lettera della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.
A partire dal 31 marzo 2015, quindi, anche i fornitori degliOrdini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili dovranno emettere, trasmettere, conservare ed archiviare fatture, note, conti, parcelle e simili esclusivamente in formato elettronico, pena il mancato pagamento delle stesse.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale ha emesso l’informativa n. 5 per comunicare agli iscritti le modalità di attivazione del servizio.
Il Consiglio, inoltre, sta valutando l’opportunità di garantire gratuitamente a tutti gli Ordini territoriali, attraverso una piattaforma nazionale, il servizio di ricezione e conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, collegato al SID, che i diversi Uffici_eFatturaPA territoriali potranno utilizzare.

Data di emissione della fattura elettronica
- La data di emissione della fattura elettronica coincide con la data di ricezione, da parte dell’ente. La Circolare 1 del 31 marzo 2013 del dipartimento delle Finanze e della Funzione pubblica ha fornito una serie di chiarimenti per tutti gli attori, pubblici e privati. Il documento fornisce indicazioni puntuali sui termini di caricamento delle anagrafiche in Ipa, sulle comunicazioni da effettuare ai fornitori e sulla gestione delle anomalie. Un chiarimento fondamentale riguarda il momento in cui la fattura si considera emessa, individuato nella ricevuta di consegna recapitata al fornitore dal Sistema di interscambio quando l'inoltro della fattura ha avuto esito positivo.
I termini per la conservazione elettronica della fattura trasmessa, così come quelli per calcolare gli interessi di mora, decorrono dalla data della ricevuta di consegna.

Anche l'eventuale notifica di mancata consegna costituisce comunque emissione della fatturaPa alla data di ricezione della medesima notifica. In questo caso il documento emesso, trasmesso, ma non consegnato, dovrà essere conservato unitamente all'emissione di una nota di credito che non andrà però trasmessa tramite Sdi ma solo contabilizzata e conservata.
Infine, non è richiesto l'inoltro della fattura anche in formato elettronico, se già trasmessa in formato cartaceo, entro il 03 marzo 2015 e anche se la Pa destinataria non abbia ancora completato il processo di gestione entro il terzo mese successivo dall'entrata in vigore del divieto di pagamento di fatture analogiche.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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