26 novembre 2020

Forza maggiore: l’interpretazione affrettata che nasconde la perenne questione morale

Autore: Paolo Iaccarino
La quarantena dello studio professionale non costituisce una causa di forza maggiore. Ad affermarlo la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad una nota dell’Istituto Nazionale dei Tributaristi. Nulla di obiettivamente nuovo sotto il sole. Già con la Circolare 8/E del 2020 l’Amministrazione Finanziaria aveva mostrato una sostanziale indifferenza ai destini dei contribuenti, e dei loro professionisti, duramente colpiti dagli effetti imprevedibili dell’epidemia in corso. A differenza di allora, tuttavia, oggi l’Agenzia esclude in radice gli estremi dell’esimente, rinunciando a qualsivoglia valutazione della ricorrenza al caso concreto degli elementi della forza maggiore.

La questione ha essenzialmente un profilo giuridico, sufficiente per condannare affermazioni che sembrano pervenire da un altro pianeta. Risulta evidente come la chiusura dell’Amministrazione Finanziaria, netta, non sembra essere conforme al dato normativo ed alla giurisprudenza sul punto. Siamo tutti consapevoli come non sia punibile chi ha commesso il fatto, o omesso l’adempimento, per causa di forza maggiore (articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997), intendendosi come tale ogni accadimento che determini, in modo necessario ed inevitabile, il comportamento di un determinato soggetto. Secondo la giurisprudenza comunitaria (c-195/91, c-208/01, c-314/06), in particolare, la definizione di forza maggiore non si limita a fattispecie di impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anomale ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà del contribuente, indifferenti alle precauzioni assunte. Costituisce indubbiamente causa di forza maggiore l’evento le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate, nonostante la diligenza e l’adozione di tutte le misure necessarie al caso.

Ne consegue che la causa di forza maggiore è costituita da una componente oggettiva, ovvero le cosiddette circostanze anomale ed estranee, ed una componente soggettiva, ovvero la necessità che il singolo abbia adottato misure proporzionali contro le conseguenze dell’evento, senza tuttavia incorrere in sacrifici eccessivi. Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 8094/2020) la causa di forza maggiore costituisce, appunto, una causa “esterna”, sopravvenuta ed imprevedibile.

Orbene, se rilevano circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità, non necessariamente assoluta, di rispettare la norma tributaria, sorprende la risposta dell’Amministrazione Finanziaria. Collegando l’evento, e quindi l’esimente, al solo responsabile dell’adempimento tributario, attribuendo rilevanza alla causa di forza maggiore nel solo caso in cui la malattia colpisca il contribuente, l’Amministrazione dimostra di ignorare come l’intermediario fiscale agisca su specifico incarico. Il professionista intermediario, infatti, non è parte estranea al rapporto tributario instaurato, bensì parte integrante e strumentale all’adempimento. Limitando la nostra attenzione alla redazione ed invio della dichiarazione dei redditi quest’ultima, per espressa disposizione normativa, può essere presentata per via telematica tramite gli incaricati di cui all’articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Inoltre l’incarico, già vincolante per l’intermediario ed autonomamente sanzionato se non eseguito, si inserisce normalmente in un rapporto professionale continuativo che ha ad oggetto tutta l’attività preparatoria e preliminare alla dichiarazione stessa.

Non è vero, dunque, che la causa di forza maggiore si integri nell’assoluta impossibilità all’adempimento, risultando sufficiente la difficoltà indotta da una causa esterna, sopravvenuta ed imprevedibile. Di pari, non è vero che gli accadimenti dell’intermediario abilitato siano indifferenti rispetto al responsabile del procedimento, rappresentando l’intermediario fiscale l’anello di congiunzione, nei fatti irrinunciabile, fra Amministrazione finanziaria e contribuente.

Non vi è motivo, allora, per dubitare della rilevanza della causa di forza maggiore nella specifica ipotesi in cui l’intermediario sia colpito dalla malattia o, più semplicemente, dagli effetti della quarantena obbligatoria disposta dall’autorità sanitaria. Come fu già nel recente passato per il caso, del tutto assimilabile, dello sciopero proclamato dai dipendenti bancari che rese impossibile il pagamento delle deleghe entro le scadenze, comportando inevitabili ritardi, anche nel caso di specie l’impossibilità sopravvenuta del soggetto strumentale alla realizzazione dell’adempimento tributario non può essere ignorata a prescindere. Per una questione di diritto, ampiamente esposta, e per una questione morale. La questione di non considerare gli intermediari fiscali importanti sono quando conviene all’erario.
.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy