“Bisogna dare atto al Governo che in pochi mesi è riuscito a dare rapida attuazione alla delega fiscale con il decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023. Il quadro complessivo che ne emerge è certamente positivo, anche se non mancano alcuni aspetti di criticità sui quali occorrerà svolgere i dovuti approfondimenti per valutare l’opportunità di eventuali interventi correttivi. A partire dalla previsione, nei casi di autotutela facoltativa, dell’impugnabilità del solo “rifiuto espresso” e non anche del “rifiuto-tacito”, a differenza di quanto disposto invece per i casi di autotutela obbligatoria”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel suo intervento tenuto nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario.
“La misura – ha spiegato - rischia di privare il contribuente di un diritto che fino a oggi era pacificamente riconosciuto, seppure subordinatamente alla dimostrazione dell’interesse generale alla rimozione dell’atto impositivo divenuto definitivo. L’Ufficio, infatti, a fronte della scelta tra il non rispondere - che non può essere contestata giudizialmente - e il fornire una risposta negativa - che può essere impugnata - potrebbe essere tentato di adeguarsi alla soluzione per esso più conveniente, con grave compromissione del diritto di difesa del contribuente, la cui azionabilità, evidentemente, non può essere subordinata al comportamento tenuto dalla propria Controparte del rapporto tributario”.
Per de Nuccio “merita una riflessione” anche la previsione della possibilità di definire il giudizio in esito alla domanda di sospensione cautelare con sentenza in forma semplificata, allorquando sia ravvisata dal giudice la manifesta inammissibilità, improcedibilità, fondatezza o infondatezza del ricorso.
“La misura – ha detto - va rivista, in particolare nella parte in cui ammette che la motivazione possa esaurirsi nel sintetico riferimento al precedente conforme, in quanto lesiva del canone costituzionale del giusto processo. Peraltro, già oggi le cause di inammissibilità possono essere risolte con il filtro di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 546/1992 e il principio della ragione più liquida già consente al giudice di incentrare la pronuncia su una questione di agevole soluzione, rendendo superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre. La norma aprirebbe inoltre il varco a ulteriori dispute – che sarebbe bene evitare – sulla natura “manifesta” o meno del decisum alla base della sentenza in forma semplificata”.
Anche sulle norme processuali di nuova introduzione, ha aggiunto “siamo confidenti che grazie alla costante interlocuzione con il viceministro dell’economia Maurizio Leo, che si è andata consolidando in questi mesi e che non ha mai fatto mancare la sua disponibilità, potranno essere individuate le soluzioni più opportune per il sistema nel suo complesso. Tutto ciò, nella prospettiva, da tutti auspicata, di una Giustizia tributaria sempre più all’altezza del fondamentale e delicato compito che le è proprio e di una più efficace tutela dell’interesse generale all’adeguata e sollecita composizione delle dispute, fattore quest’ultimo cruciale per la vita democratica del nostro Paese e per la sua maggiore competitività e attrattività rispetto ai nostri principali partner internazionali”.
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