Norme del Collegio sindacale - Le norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano i comportamenti che devono adottare i professionisti per svolgere correttamente l’incarico di sindaco. Tali norme sono appunto norme di deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Esse sono destinate a trovare applicazione nei confronti dei componenti del collegio sindacale di tutte le società salvo che siano applicabili disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati.
Gli strumenti operativi – L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) con la pubblicazione del Documento n. 20 sul proprio sito istituzionale, vuole mettere a disposizione dei professionisti alcuni strumenti operativi che permettano un’agevole applicazione delle norme di comportamento del collegio sindacale. Nel documento vengono fornite diverse tracce di verbali, comunicazioni e procedure che possono essere utilizzate nella prassi professionale.
Strumenti di ausilio alla funzione di vigilanza - Gli esempi proposti, che traggono origine dai lavori della “Commissione per le norme di comportamento degli organi di controllo legale delle società”, istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mandato consiliare 2008-2012, hanno l’obiettivo di fornire un ausilio per lo svolgimento della funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c.
Essi devono essere utilizzati in modo flessibile, potendo i sindaci modificarli e integrarli, per adattarli in relazione alle caratteristiche della società oggetto di controllo.
Ambito applicativo - I verbali, le comunicazioni e le procedure danno così attuazione a quanto previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale, che sono state emanate dal CNDCEC e aggiornate nel gennaio 2012. Ogni norma è composta da principi, da riferimenti normativi essenziali e da criteri applicativi, per fornire ai sindaci gli strumenti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. Si riferiscono dunque, a società non quotate e non contengono indicazioni in ordine allo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale.
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