Il termine di decadenza per la notifica dell’atto d’irrogazione della sanzione decorre dal momento in cui la dichiarazione, corredata dal visto di conformità, viene presentata, con esito positivo, all’Ufficio. Esso, coincide con il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Così ha chiarito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordini n. 55, pubblicato il 12 Giugno 2023.
Al fine di contestualizzare l’oggetto della presente disamina, è opportuno rammentare che, l’articolo 20 del D. Lgs. n. 472/1997, rubricato “Decadenza e Prescrizione”, statuisce che “
l’atto di contestazione di cui all’art. 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 17, comma 3. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell’infrazione o dei soggetti obbligati in solido il termine è prorogato di un anno. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
Il quesito - Con il quesito avanzato in data 19 aprile 2023, il Consiglio di Disciplina dell’Ordine di Macerata e Camerino si rivolgeva al CNDCEC al fine di ricevere direttive e chiarimenti sull’atto d’irrogazione delle sanzioni per il rilascio del visto di conformità infedele.
In particolare, il dubbio afferiva al termine di decadenza e, nello specifico, se esso cominciava a decorrere dalla commissione del fatto (apposizione della firma) o dalla data di presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
L’Ordine territoriale, inoltre, chiedeva se, il termine in questione, fosse oggetto di differimento legato a cause del sisma e della pandemia generata dalla diffusione del Covid-19.
I chiarimenti del CNDCEC - Dopo aver rammentato preliminarmente la disciplina di riferimento, ossia l’articolo 20 del D. Lgs. n. 472/1997, il Massimo Organo dei commercialisti ha precisato che non emergono dubbi sull’interpretazione della disposizione de qua:
le violazioni relative al rilascio del visto di conformità infedele sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate, con un unico atto per ciascun anno solare di riferimento da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Diverso è, invece, il profilo attinente alla sospensione dei termini per calamità e Covid-19.
Ebbene, innanzitutto è doveroso ricordare che, il termine di decadenza, può essere prorogato solo ex lege. Sul punto, nel caso del Covid-19, è intervenuto il D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, al cui articolo 157, comma 1, è stato espressamente previsto che, in ipotesi di atti in scadenza tra la data del 08 marzo 2020 e quella del 31 dicembre 2020, essi “
sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi i casi di indifferibilità ed urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
Pertanto, essendo intervenuto il Legislatore, anche per gli atti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni opera il differimento ex articolo 157 sopra citato.
Il Consiglio di Disciplina dell’Ordine di Macerata e Camerino, poi, chiedeva delucidazioni su eventuali proroghe dei termini decadenziali per le zone colpite da sismi.
In tali circostanze, sostiene il CNDCEC, sarà necessario far riferimento alle disposizioni che saranno emanate in relazione al singolo evento calamitoso. Tuttavia, la tutela del contribuente sarà assicurata dall’applicazione l’articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015, a norma del quale:
“
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione…”.
In conclusione:
- il termine di decadenza per l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni (dies a quo) per rilascio del visto di conformità infedele, decorre dal momento in cui viene presentata la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, primo atto avente rilevanza esterna;
- la sospensione dei termini per il Covid, è applicabile anche a tali atti;
- in caso di eventi dannosi generati da calamità naturali, occorrerà attenersi alle disposizioni che saranno emanate per il medesimo evento (alluvioni, sisma) ma sarà, comunque, operativo l’articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015.