“Le esenzioni IVA delle Onlus nel passaggio a Enti del Terzo Settore”, è il titolo del documento pubblicato il 21 marzo 2024 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) che focalizza l’attenzione sugli adeguamenti normativi, introdotti dal Codice del Terzo settore (CTS), riguardanti le disposizioni d’esenzione IVA che interessano le Onlus, al fine di coordinarle con la prossima abrogazione del regime fiscale loro destinato.
Dette modifiche normative, secondo un’interpretazione letterale che emerge dai documenti della prassi amministrativa, vincolerebbero la fruibilità dei regimi d’esenzione IVA oggi destinati alle Onlus, all’acquisizione e conservazione da parte dei medesimi soggetti della natura di Ente del Terzo Settore (ETS) di natura non commerciale.
In linea con tale orientamento interpretativo, pertanto, tali regimi d’esenzione verrebbero meno per tutte quelle Onlus che dovessero scegliere d’iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come imprese sociali o altri ETS di natura commerciale.
Secondo i commercialisti, quindi, la questione merita particolare attenzione nella scelta che i soggetti oggi iscritti all’Anagrafe delle ONLUS dovranno effettuare, ovvero se iscriversi (o meno) al RUNTS e, in caso affermativo, con quale tipologia di ETS.
I commercialisti, inoltre, evidenziano che, importanti criticità, potrebbero emergere anche con riferimento alle Onlus che sceglieranno d’iscriversi come ETS di natura non commerciale.
In virtù di quanto sopra esposto, quindi, il documento redatto dal CNDCEC e dalla FNC, svolge un approfondimento al fine sia di verificare se l’orientamento manifestato dalla prassi è in linea con la ratio sottesa alla disciplina normativa di riferimento, sia di valutare l’opportunità di un ulteriore intervento legislativo finalizzato a superare eventuali dubbi interpretativi e difficoltà operative.
La normativa – Preliminarmente, i commercialisti ricordano che, la riforma del Terzo settore, non ha introdotto una nuova disciplina IVA specifica per gli ETS, fatta eccezione del regime forfettario previsto per le attività commerciali svolte dalle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e dalle Associazioni di Promozione Sociale (APS) dall’articolo 86 del CTS.
In linea generale, quindi, a parte le OdV e le APS che opteranno per l’applicazione del regime di cui all’articolo 86 sopra citato, gli ETS, ai fini IVA, continueranno ad applicare le disposizioni recate dal D.P.R. n. 633/1972 (“Decreto IVA”).
Tuttavia, il CTS ha apportato alcune modifiche alle disposizioni del “Decreto IVA”, fra le quali emergono quelle finalizzate al coordinamento con la prossima abrogazione del regime Onlus.
I commercialisti ricordano, altresì, che per le attuali Onlus, l’articolo 101, comma 8, del CTS, ha sancito il principio di continuità dell’ente, nonostante l’evoluzione dell’organizzazione e della relativa struttura in uno degli ETS disciplinati nel CTS.
Pertanto, la perdita della qualifica di Onlus a seguito dell’iscrizione nel RUNTS, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente.
Il documento di ricerca – Dopo la consueta premessa, in cui si riepiloga l’evoluzione normativa e le novità introdotte dal CTS, il documento di ricerca in questione si sofferma dapprima sull’esenzione IVA di cui possono fruire le Onlus, ricordando che, per queste ultime, trova applicazione il “Decreto IVA”, così come modificato dall’articolo 14 del D. Lgs. n. 460/1997, in occasione dell’entrata in vigore del regime delle Onlus.
Detta norma ha esteso, infatti, alle Onlus alcune fattispecie d’esenzione di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, inerenti determinate attività ritenute di rilevanza sociale.
Dopo aver esaminato quanto previsto dalla sopra citata norma, nonché la corretta interpretazione della stessa e dei relativi documenti di prassi che sono stati emanati nel corso di questi anni, il successivo capitolo del documento è dedicato alla disciplina di coordinamento del CTS, in quanto, con l’introduzione di quest’ultimo, sono stati previsti alcuni adeguamenti riguardo alle disposizioni IVA che interessano le Onlus. Detta disciplina di coordinamento, è contenuta nell’articolo 89 del CTS che, come previsto dall’articolo 104, comma 2, dello stesso CTS, in quanto rientrante tra le disposizioni del titolo X, salvo quanto disposto dal comma 1, «si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10 e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del predetto Registro».
Dalla summenzionata norma, i commercialisti esaminano tutto ciò che ne scaturisce, in considerazione anche dei documenti di prassi emanati, auspicando un intervento legislativo che, compatibilmente con la disciplina UE di riferimento, preveda un ampliamento dei soggetti che possono fruire delle esenzioni in questione e che, in ogni caso, prevenga le criticità connesse all’ipotesi in cui un ETS di natura non commerciale modifichi la sua natura in corso d’anno.
A tal proposito, l’ultimo capitolo del documento di ricerca, si sofferma sulla legge delega della riforma fiscale, ricordando anzitutto che, un primo tentativo di modifica normativa come sopra auspicato, sia stato effettuato in occasione dell’adozione del D. Lgs. n. 105/2018 (cd. decreto correttivo del CTS).
Il Consiglio di Stato, successivamente, ha sollevato rilievi ritenendo le modifiche apportate di carattere sostanziale e non mere correzioni materiali, come prevedeva la delega del Governo.
Come sottolineano i commercialisti, adesso la legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) offre un’altra importante occasione al legislatore delegato per intervenire sulla disciplina dell’esenzioni IVA in esame ed eliminare le criticità sin qui evidenziate, con riferimento non solo al passaggio delle Onlus a ETS, ma anche alla possibilità che un ETS non commerciale muti la propria natura in corso d’esercizio.