10 novembre 2016

PROFESSIONISTI: DEDUCIBILI INTEGRALMENTE LE SPESE DI FORMAZIONE

Autore: francesco barone
Le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, saranno deducibili integralmente, pur se nel limite di 10mila euro. Questo è quanto contenuto nel disegno di legge, collegato alla manovra, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che provvede a modificare l’articolo 54, comma 5, del Tuir.

L’attuale normativa
Il vigente articolo 54, comma 5 del Tuir, dispone che la deducibilità delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Inoltre, viene stabilito che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Il nuovo testo.
L’articolo 5 del disegno di legge, novella in parte l’articolo 54, comma 5, del Tuir, rendendo integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10mila euro, le spese sostenute per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.

Sono, altresì, integralmente deducibili, nel limite massimo annuo di 5mila euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dalle agenzie del lavoro. Si tratta, in pratica, di spese consistenti nell’assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Infine, vengono resi integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative o di solidarietà. Sul punto, la relazione illustrativa evidenzia che riguarda quelle spese per il pagamento per polizze assicurative facoltative contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
Lo scopo della norma è quello di agevolare la stipula di dette polizze, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.
Tali polizze, in ogni caso, si distinguono da quelle per l’assicurazione obbligatoria per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale.
L’articolo in esame, dunque, prevede nuove tipologie di costi integralmente deducibili, ma al contempo viene esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno precedentemente prevista.

Spunti critici
In merito all’esclusione delle spese per vitto e alloggio, si osserva che l’esclusione riguarda quelle collegate alla formazione e non, quindi, attinenti alla generalità di dette spese. Infatti, il primo periodo del comma 5 del citato articolo 54, consente la deducibilità nella misura del 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Circa le spese di viaggio, la mancata indicazione nella nuova formulazione della norma, non significa che i costi sostenuti siano completamente indeducibili. Si potrebbe affermare il contrario, nel senso che se le spese di viaggio dovessero essere sostenute per l’attività, anche di formazione ed aggiornamento professionale, allora dovrebbero essere deducibili integralmente per il principio di inerenza. Se le spese hanno attinenza con l’attività svolta dal lavoratore autonomo e se documentate, è fuori dubbio che rientrano nella deducibilità integrale dal reddito professionale.

Quanto alla deducibilità della spesa per la polizza assicurativa relativa alla garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, appare superfluo specificare l’integrale deducibilità dal reddito, visto che è considerato un costo inerente l’attività. Difficilmente, infatti, viene stipulato un contratto assicurativo della specie senza lo svolgimento di un’attività professionale.
Da ultimo, sembra opportuno che il legislatore chiarisca se i limiti di spesa annui (10mila euro o 5mila euro) debbano intendersi riferiti ad ogni singolo professionista o, per i casi di esercizio in forma collettiva, all’ente come soggetto prestatore di lavoro autonomo. Stesso chiarimento diventa necessario anche con riguardo agli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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