7 maggio 2019

Trasparenza erogazioni pubbliche: le novità analizzate da Assonime e CNDCEC

Autore: Pietro Mosella
In una nota congiunta di ieri, Assonime e CNDCEC, hanno illustrato la struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche, così come riformulata dal decreto crescita, ossia il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 100 del 30-04-2019), entrato in vigore il 1° maggio 2019. La preesistente normativa, infatti, era stata analizzata nella circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019 e nel documento “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati” del CNDCEC del 15 marzo 2019. Entrambi i documenti, avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l’inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi.

La riformulazione delle previsioni normative effettuata nel decreto crescita, “risponde - si legge nel documento - alle preoccupazioni espresse e chiarisce, in molti casi, questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina”.

Obblighi informativi
L’articolo 35 del Decreto Crescita -“Obblighi informativi erogazioni pubbliche” - ha introdotto una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche, contenuta nell’articolo 1, commi da 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124. Un intervento chiarificatore per consentire alle imprese di adempiere correttamente entro i termini previsti – come specificato nella relazione illustrativa al decreto – si è reso necessario, in quanto, non erano specificate in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti: Associazioni, fondazioni, Onlus; cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri; le imprese.
A tal proposito, per la prima categoria di operatori, si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’esercizio finanziario 2018, “sui propri siti internet o analoghi portali digitali.”

Per le imprese e le cooperative, invece, si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio d’esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo (articoli 2083, 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter Codice Civile).
Per le prime, l’adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta, avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
Per la seconda categoria di imprese, che non sono soggette all’obbligo di predisposizione della nota integrativa, l’obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa. In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio d’esercizio, l’obbligo di trasparenza sarà assolto all’interno della nota stessa.

L’obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali, devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.
L’inosservanza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2020, comporterà una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell’atto di contestazione della violazione.

Il documento congiunto Assonime/CNDCEC
Nel documento, si analizza anzitutto la struttura della disciplina, in quanto, la nuova formulazione, disciplina separatamente gli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute a cui sono tenuti, da un lato, associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri di cui al D. Lgs. n. 286/1998 (nuovo comma 125) e, dall’altro, le imprese di cui all’articolo 2195 del Codice Civile (nuovo comma 125-bis).
Il regime sanzionatorio è definito nei due successivi commi 125-ter e 125 quater.

In ordine alla trasparenza delle erogazioni ricevute, ci si sofferma sull’ambito oggettivo di applicazione. A tal proposito, sia il comma 125 che il comma 125-bis, indicano come oggetto degli obblighi di trasparenza le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, “non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, effettivamente erogati dalle Pubbliche amministrazioni, nonché dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013 nell’esercizio finanziario precedente.

Come evidenzia il documento viene, quindi, confermato che il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

La prima importante novità è che, per limitare gli obblighi di trasparenza a quanto effettivamente utile per mettere in luce possibili criticità nei rapporti tra soggetti pubblici, terzo settore e mondo delle imprese, sono esclusi dalla disciplina del comma 125 e del 125-bis i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

La seconda novità consiste nel chiarire (in linea con l’interpretazione della circolare Assonime n. 5/2019 e del documento del CNDCEC) che, gli obblighi di trasparenza, non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

In merito alla provenienza delle erogazioni ricevute e criterio di contabilizzazione, la nuova formulazione dei commi 125 e 125-bis precisa che, l’obbligo, riguarda le somme “effettivamente erogate” ai beneficiari nell’esercizio finanziario precedente.
Secondo Assonime e CNDCEC, mediante il riferimento alle somme “effettivamente erogate”, viene risolta un’altra incertezza interpretativa creata dalla previgente formulazione, in quanto, con tale dicitura, si indica che, la rendicontazione, dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.

In relazione all’ambito soggettivo di applicazione e modalità di pubblicazione delle informazioni, il decreto crescita chiarisce che l’obbligo di pubblicazione delle informazioni rilevanti sui siti Internet o analoghi portali digitali, di cui al comma 125, vale non solo per le associazioni di tutela ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e, più in generale, per associazioni, fondazioni e ogni soggetto che abbia assunto la qualifica di Onlus, ma anche per le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D. Lgs. n. 286/1998.

Infine, per quanto riguarda le sanzioni, il documento evidenzia che, quanto disposto dal nuovo comma 125-ter, rappresenta “una svolta rispetto alla precedente disciplina che, secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, escludeva l’applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte dei soggetti caratterizzati dall’assenza del fine di lucro”.
È, altresì, chiarito che, il soggetto competente ad irrogare la sanzione, è l’Amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.
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