Per quanto concerne la detrazione del 75%, l'articolo 119-ter del decreto-legge 34/2020 (decreto Rilancio), convertito nella legge 77/2020, riconosce una detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per interventi volti a
superare le barriere architettoniche in edifici esistenti.
La detrazione viene ripartita in cinque rate annuali e si applica a un limite di spesa sostenute che viene calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti;
- 40.000 euro per edifici con 2-8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per edifici con più di 8 unità immobiliari.
Inoltre,
l’articolo 3, del decreto-legge 212/2023, convertito in legge 17/2024, ha modificato la disciplina della detrazione in oggetto dal 30 dicembre 2023 limitando, tra l'altro, l'ambito oggettivo dell’agevolazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori servoscala e piattaforme elevatrici.
La
Circolare n. 17/E 2023, con riferimento alle disposizioni in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal DL 212/2023, ha chiarito che:
- ai fini dell'accesso alla detrazione «gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» in edifici già esistenti;
- «considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su ''edifici già esistenti'' senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».
Nel caso di specie, l'istante afferma di avere presentato, il 7 settembre 2023, la comunicazione (CILA) di inizio lavori asseverata per la realizzazione delle opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche degli esterni dell'immobile, pertanto, in base al citato articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 212/2023, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 119 ter del decreto-legge n. 34/2020 nella versione in vigore fino al 29 dicembre 2023, e quindi, viene confermata la detrazione del 75%.
Relativamente all'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, la norma prevede che, qualora l'intervento riguardi gli «edifici unifamiliari», vale a dire
una singola unità immobiliare di qualsiasi categoria catastale, la detrazione spetta per un ammontare di spesa non superiore a 50.000 euro, riferito alla singola unità immobiliare distintamente accatastata.
Quindi, nel caso specifico, un intervento su due edifici distinti, ha
una detrazione massima di 100.000 euro (50.000 euro per ciascun edificio), poiché riguarda lavori esterni comuni e accessibili a entrambi gli edifici.