L’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito al trattamento Iva applicabile ai dispositivi medici, in particolare a delle gocce oculari monodose, disponendo che il prodotto monodose è soggetto all’aliquota Iva del 10%. È quanto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria con la…
Il caso
L’istanza è stata avanzata da una società che produce e confeziona piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici. Tra gli altri, commercializza, applicando l’aliquota IVA del 22%, gocce oculari monodose, dispositivo medico, confezionato in un astuccio di cartone con 10 flaconcini monodose da 0,5 ml.
La società chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare, allegando il parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM).
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria richiama preliminarmente l’articolo 1, comma 3 della Legge di Bilancio 2019, la quale fa rientrare “ i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata”, tra i beni le cui cessione sono soggette all’aliquota IVA del 10%, prevista dal numero 114 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, per i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.
Come chiarito da numerosi documenti di prassi, la menzionata norma di interpretazione autentica non riguarda tutti i dispositivi medici ma solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata (risposte ad interpello n.32/2020, n.220/2020, n.607/202, n.646/2021, n.51/2022, n.483/2022, n.257/2023).
Nel parere di accertamento tecnico rilasciato da ADM, il prodotto rientra nella voce 3004, motivo per cui si ritiene che le cessioni del dispositivo medico oggetto di interpello sono soggette all’aliquota IVA del 10% di cui al n.114 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
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