La Circolare n. 8/2025 di Assonime fornisce un quadro aggiornato sulle modalità di svolgimento delle assemblee delle società quotate, alla luce delle recenti novità legislative. Assonime con la propria circolare, intende fornire delucidazioni sulla disciplina applicabile alle assemblee che si…
Svolgimento delle assemblee delle società quotate
Il panorama normativo che disciplina lo svolgimento delle assemblee delle società quotate è in continua evoluzione, segnato da recenti interventi legislativi che ne stanno ridisegnando le modalità operative.
La Legge Capitali ha introdotto una significativa novità, aprendo alla possibilità di prevedere statutariamente il ricorso esclusivo al rappresentante designato in via esclusiva (RDE) per la partecipazione e il voto in assemblea. Tale disposizione, inserita nel Testo Unico della Finanza (TUF) all'articolo 135-undecies.1, offre alle società una nuova opzione per la gestione delle proprie assemblee, affiancandosi alle modalità tradizionali e a quelle "ibride" che combinano presenza fisica e partecipazione a distanza.
Parallelamente, il Decreto Milleproroghe 2024 ha prorogato al 31 dicembre 2025 l'articolo 106 del Decreto Cura Italia (Decreto Legge 18/2020, convertito in legge 27/2020). Questa proroga consente, anche in deroga alle previsioni statutarie, lo svolgimento delle assemblee senza la necessità della presenza fisica dei soggetti legittimati, aprendo alla possibilità di utilizzare strumenti di partecipazione a distanza, incluso il ricorso esclusivo al rappresentante designato.
In questa fase, in virtù del Decreto Milleproroghe, la previsione dello svolgimento dell’assemblea attraverso il rappresentante designato in via esclusiva è consentita a tutte le società quotate, indipendentemente dalla presenza di una clausola nello statuto o dalla sua formulazione.
Gli avvisi di convocazione dell’assemblea sulla base della clausola statutaria
La circolare in commento evidenzia anche delle
potenziali criticità nell’utilizzo degli avvisi di convocazione delle assemblee pubblicati entro il 15 marzo 2025, dalle società che hanno previsto una clausola statutaria sul RDE, collegate alle ipotesi di cumulo dei due strumenti – RDE e mezzi di telecomunicazione - e casi di correzione e integrazione dell’avviso di convocazione già pubblicato per prevedere che:
- il RDE partecipasse in presenza;
- il Segretario e il Presidente partecipassero in presenza;
- altri soggetti legittimati partecipassero in presenza.
L’uso congiunto del
RDE e dei mezzi di telecomunicazione, prassi diffusa e consentita dal vigente regime emergenziale previsto ex art. 106 del Decreto Cura Italia, non è invece previsto espressamente dall’
art. 135-undecies.1 TUF.
Da qui il dubbio che i
due strumenti (RDE e mezzi di telecomunicazione) non potessero essere utilizzati in modo congiunto se non previsto dallo statuto; sarebbe allora necessario verificare la formulazione dello statuto per accertare che il cumulo delle due modalità (rappresentante designato in via esclusiva e mezzi di telecomunicazione) fosse stato effettivamente previsto in modo esplicito.
Le scelte possibili e l’uso del rappresentante designato in via esclusiva
Altro aspetto evidenziato nel documento è lo svolgimento dell’assemblea attraverso l’uso esclusivo del rappresentante designato che può essere previsto sulla base della clausola statutaria eventualmente introdotta ai sensi dell’art. 135-undecies.1 TUF, oppure sulla base dell’art. 106 del Decreto Cura Italia prorogato.
Nel primo caso, la convocazione sulla base della clausola statutaria dovrà tenere conto della formulazione della stessa e, in particolare, dell’eventuale modalità di uso dei mezzi di telecomunicazione anche congiuntamente al RDE. La scelta di ricorrere al RDE è rimessa al CdA, che la esercita discrezionalmente.
Nel secondo caso, l’art. 106 del 18/2020 , come prorogato, consente alle società di prevedere negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle diposizioni statutarie, sia il ricorso a strumenti di collegamento a distanza, come il voto elettronico, il voto per corrispondenza e la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, sia il ricorso al rappresentante designato anche in via esclusiva, che consentono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto evitando la presenza fisica dei soci in un unico luogo.
Secondo interpretazioni e prassi consolidate, il regime previsto dall’art. 106 consente il cumulo delle modalità di svolgimento dell’assemblea, attraverso RDE e mezzi di telecomunicazione.
Ne consegue che le società che prevedono il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva sulla base dell’art. 106, potranno prevedere anche la partecipazione dello stesso RDE e degli altri soggetti legittimati attraverso mezzi di telecomunicazione. Le società quotate che hanno previsto la clausola sul RDE nello statuto, che non avrebbero bisogno di ricorrere alle previsioni dell’art. 106, potrebbero tuttavia decidere di fare riferimento al regime emergenziale per cumulare le due modalità di svolgimento dell’assemblea, RDE e mezzi di telecomunicazione, in assenza di specifica previsione statutaria in tal senso.
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