Assonime con la circolare 7, pubblicata il 3 aprile 2025, analizza la modifica contenuta nella Legge di Bilancio 2025 (l’art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) relativa alla modalità di tassazione del fringe benefit, che viene utilizzato dalle imprese come forma di retribuzione per…
Veicoli aziendali ad uso promiscuo, la nuova determinazione del valore convenzionale
Assonime, nel documento di analisi, richiama la nuova formulazione dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR secondo cui: “per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 % dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Nella circolare si osserva che la modifica del regime fiscale per le auto più inquinanti (con emissioni di CO2 superiore a 190 g/km), che passa da una imponibilità del 50%, trovi probabilmente la sua ragione nella volontà del legislatore di creare una netta (e unica) segregazione tra i veicoli ad alimentazione elettrica (siano essi full electric o ibridi plug-in), da favorire, e quelli ad alimentazione tradizionale (seppure ibridi) per i quali è stato previsto un unico e generalizzato regime di sfavore (al 50%).
Tuttavia, mentre può comprendersi in linea di massima l’incentivo del legislatore al ricorso alla mobilità elettrica , la rilevante penalizzazione prevista per tutti i veicoli non ibridi plug-in meno inquinanti (tassabili ora al 50%) meriterebbe un ripensamento, anche perché la distinzione tra questi veicoli e quelli elettrici ibridi plug-in non tiene in considerazione le percentuali di effettivo utilizzo di questi ultimi veicoli con l’alimentazione elettrica (rispetto all’alimentazione a combustione tradizionale).
Inoltre, non è chiaro se la tassazione più agevolata (10% o 20%) concessa per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e per i veicoli elettrici ibridi plugin si renda applicabile anche per i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) che sono interamente azionati da elettricità in cui l’energia elettrica è fornita da una serie di celle a combustibile che utilizza l’idrogeno.
Nuovo fringe benefit per le auto immatricolate dal 1° gennaio 2025
Come anticipato, la legge di bilancio 2025 ha previsto che le nuove modalità di calcolo della tassazione dell’utilizzo privato del veicolo aziendale si applichino ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati sin dal 1° gennaio 2025.
Tale formulazione ha suscitato molte critiche in quanto, non è stato concesso un periodo di tempo congruo alle imprese, non solo per poter adeguare le proprie procedure interne alle nuove disposizioni, ma anche, eventualmente, per adattare le proprie scelte strategiche in relazione alla nuova tendenza della norma tributaria di agevolare le auto “green”.
La circostanza che la nuova norma si sia limitata a regolamentare soltanto la fattispecie di assegnazione di veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2025, nell’attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, porterebbe a sostenere che la disciplina dell’articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR, vigente al 31 dicembre 2024 (tassazione in base all’inquinamento producibile dal veicolo) debba continuare ad operare, anche nei periodi di imposta successivi, per le assegnazioni che non presentino tutte le caratteristiche per l’applicazione del nuovo regime (stipula del contratto e assegnazione dal 1° gennaio 2025 di veicoli immatricolati in una data non antecedente), ossia quelle relative:
- ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 di veicoli immatricolati in tale intervallo temporale;
- ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 di veicoli immatricolati precedentemente;
- ai veicoli immatricolati dopo il 31 dicembre 2024 la cui concessione in uso promiscuo era stata pattuita con contratti stipulati entro tale data.
Infine, al di là dell’opportunità di prevedere un rinvio della partenza del nuovo regime, ad esempio dal 1° luglio o dal 1° settembre 2025, Assonime auspica non soltanto che vengano tenute in debito conto le esigenze di non penalizzare i contribuenti che, prima della modifica normativa, abbiano ricevuto o si siano già impegnati a ricevere veicoli il cui trattamento fiscale viene penalizzato nel nuovo regime, ma anche che venga valutata l’opportunità di ridurre le discriminazioni che potrebbero subire i dipendenti assegnatari di veicoli “green” precedentemente all’avvio del nuovo regime.
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