La transizione energetica è ormai una priorità: si punta al passaggio verso un sistema energetico più sostenibile e a basse emissioni. Con gli emendamenti approvati ieri alla Camera per la conversione in legge del decreto bollette, è stata introdotta una deroga temporanea al regime fiscale per la…
Tassazione fino al 2024, cosa dice la Legge
Fino al 31 dicembre
2024, il trattamento fiscale del
fringe benefit per le auto aziendali in uso promiscuo è regolato dall’art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR. Per i veicoli concessi con contratto a partire
dal 1° luglio 2020, l’imponibile fiscale è calcolato applicando percentuali forfettarie basate sulle emissioni CO2 del veicolo.
In particolare, la base imponibile del
fringe benefit si calcola utilizzando il costo chilometrico di esercizio, riferito a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km: il 25% per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro; il 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro; il 50% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro; il 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.
Cosa è cambiato nel 2025
La disciplina in vigore fino al
2024 è stata modificata con la Legge di bilancio
2025. Dal 1° gennaio, per calcolare il reddito da lavoro dipendente legalo all’uso di
auto aziendali (comprese auto per
uso promiscuo, camper, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione), si considera solo il 50% del costo per una percorrenza di 15.000 km, calcolato su una base standard di costi (detto “costo chilometrico convenzionale”).
Questa regola entra in vigore dal periodo fiscale successivo, e l’importo può essere ridotto se al dipendente sono trattenuti alcuni soldi (come una parte della spesa del veicolo). Se i veicoli sono
elettrici o
ibridi plug-in, la percentuale da prendere in considerazione per il calcolo del fringe benefit è più bassa: 10% per i veicoli elettrici; 20% per i veicoli plug-in.
Approvato l’emendamento, cosa cambia
L’
emendamento al disegno di legge di conversione del
decreto bollette che riguarda il trattamento fiscale delle
auto aziendali inquinanti è stato approvato nella serata del 10 aprile dalla Commissione Attività produttive alla Camera. Il testo del disegno di legge ora dovrà passare in Aula lunedì.
Viene introdotta una
deroga limitata. Chi ha ricevuto in uso promiscuo (cioè sia per lavoro sia per uso personale) un’
auto aziendale:
- tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, oppure
- chi ha ordinato l’auto entro il 31 dicembre 2024 e la riceverà in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025,
continua a seguire le vecchie regole fiscali (quelle in vigore al 31 dicembre 2024).
L'obiettivo è proteggere le
aziende che avevano già pianificato
acquisti o leasing prima dell'introduzione delle nuove normative, ma non è prevista un'ulteriore estensione del termine. Le risorse a disposizione sono, infatti, limitate:
- 8,3 milioni di euro per il 2025;
- 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027
- 1,2 milioni di euro per il 2028.
Veicoli e tracciabilità spese trasferta
Anche la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si è espressa sul tema attraverso un approfondimento sulla nuova disciplina della Legge di bilancio 2025.
Nel documento, la Fondazione Studi sottolinea anche gli impatti sulle indennità forfettarie e la necessità di un chiarimento normativo per i casi in cui l’immatricolazione e l’assegnazione del veicolo avvengano tra il 2024 e il 2025. A partire da gennaio, le spese per vitto, alloggio e trasporti durante le trasferte saranno esenti da tassazione solo se pagate con strumenti tracciabili. In caso contrario, tali spese saranno considerate come reddito imponibile e non saranno deducibili per l’azienda. Il documento fornisce, tramite un’analisi approfondita, indicazioni pratiche per orientarsi nel nuovo panorama normativo.
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