11 aprile 2025

Bonus 5.0, nuovi chiarimenti Mimit sulla cumulabilità

Il Ministero del Made in Italy aggiorna le Faq sull’agevolazione relative al Piano Transizione 5.0

Autore: Federico Aiello
Il 10 aprile 2025, il Ministero del Made in Italy, ha aggiornato le Faq relative al bonus per investimenti Transizione 5.0, previsto dall’ art. 38 del DL 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024. Ricordiamo che il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano…

Transizione 5.0, aggiornamento Faq

L’aggiornamento delle Faq, da parte del ministero, è intervenuto sulla modifica apportata dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) in relazione alla cumulabilità con altre agevolazioni e non solo.
Infatti, come indicato dal Ministero, l’aggiornamento riguarda:
  • la pubblicazione della Faq n. 4.23 sulla procedura semplificata, riguardante il passaggio da STAGE I a STAGE V per gli attivi ex articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), di cui al DM 24 luglio 2024;
  • la pubblicazione della Faq n. 4.24 che fornisce chiarimenti sull'applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari completamente ammortizzati;
  • la pubblicazione della faq n. 4.25 sulla procedura semplificata nel caso di beni acquistati inizialmente in leasing e successivamente riscattati;

La modifica della Faq n. 6.4 sulla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo;
  • la pubblicazione della Faq n. 6.11 sulla possibilità di accedere ai benefici del Decreto CACER e TIAD per gli impianti di autoproduzione;
  • l'aggiornamento della Faq n. 8.6 sulla cumulabilità del credito d'imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee.

Bonus 5.0, cumulabilità con altre agevolazioni

Con riferimento all’aggiornamento della Faq n. 8.6, viene precisato che il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Ad esempio, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all’articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi.

Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR - MISURA M2C1 I2.2).

Impianti di autoproduzione

Gli aggiornamenti delle faq del 10 aprile riguardano anche gli impianti di autoproduzione.

Nello specifico la Faq n.6.4 chiarisce che, se un'azienda ha già impianti di autoproduzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo, deve segnalarlo sulla piattaforma indicando la data di installazione più recente.
Nel calcolo del suo fabbisogno energetico, si considererà il saldo netto tra l'energia autoprodotta e quella non utilizzata. Per l'energia elettrica prelevata dalla rete, si intende la somma di quella effettivamente prelevata e di quella autoprodotta e autoconsumata. Inoltre, la potenza massima installabile sarà ridotta della potenza degli impianti di autoproduzione già esistenti.

La nuova Faq n. 6.11, inquadra la possibilità di accedere ai benefici del Decreto CACER e TIAD per gli impianti di autoproduzione. Nello specifico viene precisato che gli impianti per l'autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 24 luglio 2024, sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva sia nei casi di autoconsumo a distanza di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Procedura semplificata

Sulla procedura semplificata nel caso di beni acquistati inizialmente in leasing e successivamente riscattati, la Faq 4.25 afferma che, in considerazione della sostanziale equivalenza tra l'acquisto in proprietà del bene e la sua acquisizione con contratto di leasing, ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis dell’art. 38 del DL 19/2024, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione ex ante di accesso al beneficio” deve essere operata considerando il teorico periodo di ammortamento fiscale del bene, calcolato applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, come se l'impresa beneficiaria avesse acquisito - fin dall'origine - il bene in proprietà anziché in leasing.

Infine, il Mimit rammenta che le FAQ sono in continuo aggiornamento anche sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE.
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?