8 aprile 2025

Costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti, determinazione della deducibilità

Autore: Federico Aiello
I premi, prodotti da un “piano di incentivazione” per un'integrazione straordinaria del trattamento economico del dipendente, di cui costituisce una parte variabile e condizionata al verificarsi di eventi futuri e incerti ed è soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa…

Il caso sopposto

La ALFA S.p.A., una delle principali investment holding italiane, ha introdotto un “piano di incentivazione” per premiare il management in relazione alla gestione degli investimenti.
Il piano prevede il riconoscimento di un bonus straordinario collegato al risultato economico/finanziario conseguito in occasione di operazioni di dismissione, totale o parziale, di partecipazioni o di quotazione di una società partecipata, che generino un significativo extra valore ("Eventi di liquidità").

La società chiede chiarimenti in merito al trattamento fiscale da accordarsi ai premi corrisposti e da corrispondere ai Beneficiari in forza del già menzionato piano di incentivazione, in particolare se le predette remunerazioni premiali siano interamente deducibili ai fini IRES.

Secondo l’istante i premi integrino spese per il personale e siano quindi componenti negativi di reddito interamente deducibili, anche qualora siano assegnati a fronte della cessione di una partecipazione da cui origina una plusvalenza esente.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il parere è reso sulla base degli atti, dei fatti e delle informazioni fornite dal contribuente e non implica un giudizio sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare della participation exemption (PEX) prevista dall'articolo 87 del TUIR. L'articolo 4, lettera e), della legge 7 aprile 2003, n. 80, prevede l'indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione.

Tale principio è attuato indirettamente nel TUIR, in particolare dal combinato disposto degli articoli 86, comma 2, e 109, comma 5. La circolare n. 36/E del 4 agosto 2004 precisa che i costi specificamente inerenti alla cessione sono da individuare negli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione (es. spese notarili, perizie, provvigioni) e in altri eventuali oneri specificamente e non solo "indistintamente" collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.

Successivamente, la circolare n. 10/E del 13 marzo 2006 ha ulteriormente precisato che, per gli oneri accessori di diretta imputazione, nulla è mutato rispetto al regime previgente: tali costi sono deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza.

Per gli altri costi connessi alla cessione della partecipazione, continua ad applicarsi il regime di indeducibilità previsto dall'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Infine, in merito al trattamento fiscale dell'onere sostenuto per i premi corrisposti e da corrispondere ai Beneficiari, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei principi espressi nelle circolari n. 36/E del 2004 e n. 10/E del 2006, ritiene che i "Premi" contabilizzati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima siano deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza, non condividendo la soluzione proposta dall'Istante.
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