La trasformazione societaria da SNC a SRL è considerata un caso di “inizio o cessazione dell’attività” ai sensi dell’art. 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. n. 50/2017, che comporta l’esclusione dall’applicazione degli ISA. Di conseguenza, ricorrendo, nel periodo precedente a quello di applicazione…
Il caso
La società Alfa srl si è trasformata il 30 novembre 2022 da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, mantenendo la stessa partita IVA e il codice ATECO. In tale occasione, ha anche optato per un esercizio fiscale prolungato di 13 mesi, dal 30 novembre 2022 al 31 dicembre 2023, come previsto dall’articolo 76 comma 2 del TUIR.
Per il periodo di imposta ante trasformazione ha regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi in qualità di società in nome collettivo, utilizzando i modelli relativi al periodo d'imposta 2021 in quanto non erano ancora stati approvati quelli per l'annualità 2022. Per tale motivo, nel cassetto fiscale della società non risultano né la dichiarazione Redditi 2023 né il modello ISA 2023 relativi al periodo ante-trasformazione.
La società intende sapere se possa accedere al CPB nonostante il primo esercizio sociale posttrasformazione abbia avuto una durata superiore ai n. 12 mesi.
Il quadro normativo
L’Agenzia, prima di fornire risposta al quesito posto, ripercorre la normativa di riferimento, ossia l’articolo 10 del D.lgs. 13/2024, secondo cui possono accedere al CPB i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli ISA. Per accedere al CPB, il contribuente deve aver svolto in modo prevalente un’attività per la quale risulta approvato un ISA e non devono sussistere cause di esclusione. Quindi, l’accesso al CPB è precluso se:
- non ricorrono i requisiti dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 13/2024;
- si rientra in una causa di esclusione prevista dall’articolo 11 dello stesso decreto;
- operi una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023.
L’articolo 9-bis comma 6 del D.L. 50/2017 prevede che gli ISA non si applicano nei casi di inizio o cessazione dell’attività, o quando non si è in condizioni di normale svolgimento della stessa. Così come precisato dalla Circolare n. 17/E del 2019 anche le trasformazioni societarie possono configurarsi come eventi straordinari riconducibili all’ipotesi di inizio o cessazione dell’attività.
La conclusione dell’Agenzia
Nel caso in esame, essendo la trasformazione da SNC a SRL riconducibile a un'ipotesi di inizio o cessazione dell'attività, per il periodo dal 30 novembre 2022 al 31 dicembre 2023, nei confronti della società Alfa, ricorre la causa di esclusione dall’applicazione degli ISA di cui all’articolo 9-bis comma 6 lettera a) del Dl n. 50/2017.
Pertanto, poiché l’applicazione degli ISA nel periodo d’imposta precedente è presupposto essenziale per l’accesso al CPB, la società non potrà aderire al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2024–2025.
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