Dal 1° gennaio 2026 i prestatori di servizi di pagamento che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici dovranno trasmettere i dati degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione…
Informazioni da trasmettere
I prestatori di servizi di pagamento che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;
- il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;
- l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
- l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
- la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data contabile delle transazioni elettroniche;
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
Tempistiche trasmissione dati
La trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (il sabato è considerato giorno non lavorativo). Il Provvedimento specifica che non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
Modalità di trasmissione
Le predette informazioni vanno trasmesse direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al SID, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al Provvedimento.
La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, che sarà comunicata mediante una ricevuta. Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati inviano entro 5 giorni lavorativi i dati relativi alle transazioni che risultano non essere stati acquisiti.
Fotografia di consistenza
Annualmente l’Agenzia delle Entrate fornirà a ciascun soggetto obbligato una fotografia di consistenza dei dati ricevuti, per la verifica del corretto adempimento.
Laddove il soggetto obbligato riscontri delle discrepanze o dovrà correggere, eventualmente integrandoli, i dati già trasmessi con specifiche comunicazioni di correzione secondo i termini e le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento.
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