Considerato l’approssimarsi del termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2025 relativa all’anno d’imposta 2024, fissato al 30 aprile 2025, si ritiene utile cogliere l’occasione per riepilogare e richiamare l’attenzione sui principali aspetti da tenere in considerazione in fase di…
Visto di conformità
Uno degli aspetti cui prestare particolare attenzione riguarda la necessità di apporre o meno il visto di conformità sulla dichiarazione. In particolare, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del DL n. 78/2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.
In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Per le start-up innovative il limite è elevato a 50.000 euro.
Soggetti ISA
Per i
soggetti ISA è previsto l’
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito da dichiarazione IVA 2025 anno imposta 2024 e per i crediti da modelli TR riferiti al primo, secondo e terzo trimestre 2025, nonché per le richieste di rimborso del credito IVA maturato per l’anno 2024 (scaturente dalla dichiarazione IVA 2025) e per la richiesta di rimborso del credito infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno 2025, di importo non superiore a:
- 50.000 euro, per i soggetti che abbiano ottenuto un punteggio pari almeno a 8 (ma inferiore a 9) nel periodo d’imposta 2023, o almeno 8,5 come media dei periodi d’imposta 2022/2023;
- 70.000 euro, per i soggetti che abbiano ottenuto un punteggio pari almeno a 9 nel periodo d’imposta 2023, o almeno 9 come media dei periodi d’imposta 2022/2023.
Benefici premiali e CPB
L’Agenzia delle Entrate, tramite la Faq del 24 febbraio 2025, ha specificato che per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025, le agevolazioni previste ai fini IVA dall’articolo 9 bis comma 11 del DL n. 50/2017 possono essere riconosciute già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato, ossia il 2024, in quanto l’adesione al CPB è effettuata nel corso di tale primo anno e, quindi, ben prima del termine di presentazione del relativo modello IVA.
Codici ATECO
Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, che sostituisce l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 - aggiornamento 2022.
Come chiarito dall’
Agenzia delle Entrate con la
Faq del 5 marzo 2025, per quanto riguarda le dichiarazioni IVA 2025, relative al periodo d’imposta 2024, presentate a partire dal 1° aprile 2025, i contribuenti avranno la possibilità di scegliere quale codice ATECO utilizzare. In questa fase transitoria, infatti, sarà consentito indicare:
- il codice ATECO precedentemente in uso (ATECO 2007 - aggiornamento 2022)
- il nuovo codice ATECO 2025.
Nel caso in cui si opti per l’utilizzo della nuova classificazione, sarà necessario indicare nella casella “
Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello di dichiarazione IVA, il
codice 1. Questa indicazione permetterà all’Agenzia delle Entrate di riconoscere la transizione alla nuova codifica senza creare problemi di coerenza nei dati dichiarati.
Sanzioni invio tardivo
In caso di mancato invio entro il 30 aprile 2025, è possibile presentare la dichiarazione entro i successivi 90 giorni, ossia entro il 29 luglio 2025. In tal caso, si applica una sanzione da 250 a 2.000 euro, riducibile a 25 euro con il ravvedimento operoso.
Le dichiarazioni presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
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