Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2025, protocollo n. 9491/2025, sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2025 da presentare nell’anno 2025 per il periodo d’imposta 2024, mentre con il Provvedimento protocollo n. 21479/2025, sono state approvate le specifiche…
Le novità del quadro VO, righi VO 18 e VO 27
Tra le novità del quadro VO del modello IVA 2025, nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno2024, per l’applicazione del regime forfettario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.
Come previsto dall’art. 5, comma 15-quinquies, del D.L. n. 146/2021, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del codice del Terzo settore, di cui al DLgs. n. 117/2017, le OdV e Aps che nell’anno di riferimento, hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro applicano, ai soli fini IVA, il regime forfettario di cui al citato art. 1, commi 54-63, della L. n. 190/2014. Attenzione il predetto limite di ricavi è differente rispetto all’attuale limite di ricavi compensi, pari a 85.000 euro, per rientrare nel regime forfettario.
Inoltre, tale disposizione (ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. n. 234/2021 Legge di Bilancio 2022) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 e, nella dichiarazione Iva 2025 bisogna barrare il Rigo VO18 casella 1, se per l’anno 2024, le predette associazioni, hanno scelto di applicare il predetto regime forfettario.
Altra novità del modello IVA 2025 è disposta nella sezione 2, dove è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024, riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a determinate condizione.
In particolare, le “imprese giovanili agricole” e i “giovani imprenditori agricoli” che intraprendono un’attività d’impresa agricola possono optare per un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. L’imposta sostitutiva si applica alle sole attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’art. 32 del TUIR.
L’opzione, da comunicare all’Agenzia delle Entrate barrando la casella 1 del rigo VO27, ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Quadro VO, comunicazione delle opzioni e revoche
Oltre alle novità precedentemente commentate, il quadro VO è deputato per le comunicazioni delle opzioni o revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.
Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2025 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai già menzionati soggetti.
Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare del Fisco n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.
Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.
Il quadro VO comprende cinque sezioni:
- opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA;
- opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
- opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi;
- opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti;
- opzione e revoca agli effetti dell’IRAP.
Ad esempio, un contribuente che essendo in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfettario, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, ha optato, nell’anno 2024, per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari, ed è transitato nel regime forfait, deve barrare la casella 1 del Rigo VO33 (sezione 3 del quadro VO), mentre la casella 2 dello stesso rigo va barrata per comunicare la revoca dell’opzione.
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