20 marzo 2025

Invio modello EAS al Fisco per le associazioni non riconosciute entro il 31 marzo

Autore: Cinzia De Stefanis
Gli enti associativi non commerciali devono inviare il modello Eas entro il 31 marzo. Sono esonerate dall’adempimento gli enti del terzo settore (Ets), Onlus, associazioni pro-loco e associazioni sportive dilettantistiche. Il Modello Eas è cruciale per mantenere i benefici fiscali, con sanzioni in…

Implicazioni fiscali per gli enti non profit riguardo al modello Eas

Le implicazioni fiscali principali per gli enti non profit riguardo al modello Eas sono legate alla conservazione dei benefici fiscali.
In particolare, il mancato invio del modello Eas comporta la perdita dei benefici fiscali. Questa perdita si traduce specificamente nell'assoggettamento a tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente. Questa disposizione è sancita dall'art. 148 del dpr 917 del 1986 e dall'art. 4 del dpr 633 del 1972.

Soggetti esclusi

È importante notare che gli Enti del Terzo settore (Ets) iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) sono esonerati dalla presentazione del modello Eas. Allo stesso modo, le Onlus iscritte all’Anagrafe unica, le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime della legge 398/1991, e le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd) iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) non devono inviare il modello Eas.

Enti che intendono diventare Ets

Per gli enti che intendono diventare Ets, è consigliabile presentare il modello Eas entro 60 giorni dalla costituzione, in attesa dell'iscrizione al Runts, per evitare la perdita dei benefici fiscali nel periodo intermedio. Una volta acquisita la qualifica di Ets e l'iscrizione al Runts, l'obbligo di invio cessa.

Associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute (prive di personalità giuridica) diverse da quelle esonerate sono generalmente obbligate alla compilazione totale del modello Eas.

Remissione in bonis

Qualora il termine del 31 marzo per l'invio non venga rispettato, è possibile sanare la propria posizione tramite la "remissione in bonis", presentando il modello entro il 30 settembre dell'anno successivo e pagando una sanzione di 250 euro.

Associazioni già costituite

Per le associazioni non riconosciute già costituite che rientrano nell'obbligo di invio, qualora siano intervenute delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello, queste devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate inviando un nuovo modello Eas entro il prossimo 31 marzo 2025.
Tuttavia, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative a:
  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o rappresentante legale), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
  • all’importo dei ricavi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).
Se invece nel corso del 2024 sono variati uno o più degli altri dati riportati (quali, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita Iva), questo dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2025 dai soggetti obbligati.

Come deve essere trasmesso il modello Eas all'Agenzia delle Entrate

Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica.
Le modalità di invio sono due:
  • direttamente dall’associazione, abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • rivolgendosi ad un intermediario abilitato (commercialista o Caf).
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